Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Art. 73 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successi-
ve da iscrivere
In futuro andranno iscritte nel casellario giudiziale delle persone fisiche una copia del testo integrale di ogni sentenza e ogni decisione successiva (cfr. n. 1.3.1.4). S’intende introdurre la stessa regola per il casellario giudiziale delle imprese. L’articolo 73 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 21 capoverso 1, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.
Art. 74 Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali
Si rimanda a quanto illustrato in merito all’articolo 22, che prevede lo stesso disciplinamento, eccezion fatta per il capoverso 1 lettera b e i rinvii.
Art. 75 Procedimenti penali pendenti
In termini di contenuto, l’articolo 75 corrisponde in ampia misura all’articolo 23, che disciplina i procedimenti in corso contro persone fisiche. Si rimanda quindi a quanto esposto in merito a tale articolo.
2.4.1.2 Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali
Art. 76 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con
il diritto di accesso
Al casellario giudiziale delle imprese si applica per analogia l’articolo 24, che disciplina la verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso al casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto illustrato in merito a tale articolo.
Art. 77 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati
L’articolo 77 corrisponde in ampia misura all’articolo 26 sui dati relativi all’ordinazione di estratti per privati nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda quindi a quanto esposto in merito a tale articolo.
2.4.1.3 Capitolo 3: Momento dell’iscrizione dei dati in VOSTRA
Art. 78
La normativa sul casellario giudiziale delle imprese che il Consiglio federale emanerà in un’ordinanza dovrebbe corrispondere in ampia misura a quella da emanare per il casellario giudiziale delle persone fisiche. Le eventuali differenze dipendono dalle peculiarità insite nelle due categorie di soggetti giuridici (cfr. anche quanto esposto riguardo all’art. 27).