Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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2.4.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA

2.4.2.1 Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali

2.4.2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 86 Rapporto tra il profilo di accesso e l’estratto del casellario giudiziale

L’articolo 86 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 36, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 87 Presentazione delle iscrizioni sull’estratto

L’articolo 87 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 37. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 88 Menzione sull’estratto in assenza di sentenze di riferimento o di procedi-

menti penali pendenti

L’articolo 88 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 38. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

2.4.2.1.2 Sezione 2: I singoli profili di accesso

Art. 89 Estratto 1 per autorità

Alla stregua di quanto vale per le persone fisiche (cfr. art. 40), questo estratto integrale consente di consultare tutti i dati penali di cui ai capoversi 1 e 2 iscritti in VOSTRA. Come per le persone fisiche (cfr. art. 46), anche per le imprese l’accesso al casellario giudiziale è consentito soltanto a un numero limitato di autorità. Soltanto i giudici penali e le autorità amministrative con competenze penali, i pubblici ministeri, i servizi di polizia (nella misura in cui conducono indagini secondo il CPP), le autorità preposte all’assistenza amministrativa nonché le autorità che tengono il casellario (cfr. art. 92−94 e 96) hanno diritto di accedere ai dati del casellario giudiziale. Diversamente da quanto vale per le persone fisiche, le autorità di esecuzione delle pene e delle misure non devono accedere al casellario per eseguire le multe. Nemmeno alle autorità penali dei minori occorrono i dati delle imprese.

Anche per il casellario giudiziale delle imprese, il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dati di sistema consultabili e quelli figuranti soltanto sull’estratto stampato (cpv. 2; per l’iscrizione delle persone fisiche cfr. l’art. 40 cpv. 2).

Il capoverso 3 specifica che questi dati non sono consultabili in eterno, ma cessano di figurare nell’estratto alla scadenza dei termini di eliminazione degli articoli 80–82 o allo scioglimento dell’impresa secondo l’articolo 79.