Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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2.4.1.4 Capitolo 4: Non visibilità, eliminazione e distruzione di dati di VOSTRA

Art. 79 Non visibilità dei dati in caso di scioglimento dell’impresa

I dati penali di un’impresa sono rilevanti per l’esame della reputazione o la commisurazione della pena soltanto finché l’impresa condannata non cessa di esistere. Poiché anche le imprese possono «morire», occorre una disposizione che permetta a VOSTRA di riconoscere la «scomparsa» di un’impresa e di definire il destino dei dati penali iscritti in VOSTRA.

L’impresa che cessa la propria attività economica169 è cancellata dal registro IDI, vale a dire che il suo status IDI passa da «attivo» a «inattivo» (art. 12 cpv. 1 LIDI).170 Come illustrato al numero 1.3.2.1, questi dati restano accessibili nel registro IDI171. Lo status IDI permette di sapere se un’impresa esiste ancora, ragion per cui fa parte dei dati identificativi dell’impresa (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. e).

Come nel registro IDI, anche in VOSTRA i dati penali delle imprese cancellate o inattive non sono eliminati subito dopo la cancellazione o dopo un breve periodo transitorio, ma soltanto una volta trascorsi 20 anni (art. 80 cpv. 1). Secondo il capoverso 1, i dati penali di imprese cancellate o inattive potranno essere consultati soltanto dal Casellario giudiziale svizzero ai fini della gestione della banca dati; significa che non saranno accessibili alle autorità di cui all’articolo 93 segg. e che non figureranno nell’estratto per privati (art. 91).

Di conseguenza, il capoverso 2 statuisce il divieto di comunicare tali dati.

Il motivo principale a favore della conservazione dei dati per 20 anni (art. 80 cpv. 1) è dato dal fatto che un’impresa iscritta nel registro IDI potrebbe, in teoria, cessare l’attività economica soltanto temporaneamente. L’impresa che riprende la propria attività dopo un po’ di tempo riceve normalmente lo stesso IDI di prima (art. 7 OIDI; cfr. anche art. 116 cpv. 3 ORC172)173. Se il cambiamento dello status IDI comportasse l’eliminazione definitiva dei dati da VOSTRA, un’impresa non dovrebbe fare altro che cessare temporaneamente l’attività economica per sbarazzarsi di un’eventuale iscrizione nel casellario giudiziale.

Riguardo alla comunicazione dello status IDI attraverso un’interfaccia elettronica tra VOSTRA e il registro IDI (cpv. 3), si rinvia a quanto esposto in merito all’articolo 103 lettera a.

Art. 80 Eliminazione delle sentenze di riferimento

Dal momento che le imprese sono entità mutevoli e che le loro strutture organizzative possono cambiare rapidamente, appare poco ragionevole iscriverle «a vita».

169 P. es. perché è stata liquidata o assorbita da un’altra impresa (fusione).

170 Messaggio del 28 ott. 2009 concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, FF 2009 6850.

171 Possono essere consultati dal pubblico per altri 10 anni (art. 12 cpv. 2 LIDI) e dai servizi IDI per altri 30 anni dal momento dell’eliminazione (art. 22 cpv. 1 LIDI).

172 Ordinanza del 17 ott. 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

173 Messaggio del 28 ott. 2009 concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, FF 2009 6846 segg.