Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Art. 90 Estratto 2+ per autorità

Rispetto all’estratto 1 per autorità, questo estratto consente di consultare i dati penali in maniera più limitata in termini di tempi e di contenuto.

Dall’elenco al capoverso 1 si evince che non possono essere consultate le copie elettroniche delle sentenze e delle decisioni successive.

Secondo il capoverso 3 inoltre i dati figurano nell’estratto per dieci anni oppure finché l’impresa non cessa di esistere se ciò accade prima che scada il termine di dieci anni (art. 79). Il termine di eliminazione è stato fissato a dieci anni in analogia alla regola applicabile all’estratto 2 per autorità sulle persone fisiche, per le quali la durata di conservazione è differenziata in funzione della sanzione inflitta (cfr. art. 41 cpv. 3 lett. d; 10 anni in caso di multa).

Art. 90a Estratto 2− per autorità

L’estratto 2− per autorità si distingue dall’estratto 2+ per autorità (art. 90) nella misura in cui non contiene dati sui procedimenti penali pendenti.

Art. 91 Estratto per privati

Ogni impresa può chiedere un estratto per privati che la riguarda (art. 100). Rispetto all’estratto per autorità, quello per privati contiene meno informazioni, che inoltre vi figurano per meno tempo.

Per le sentenze di riferimento figuranti nell’estratto per privati, è fatta la distinzione tra quelle pronunciate per una violazione dell’articolo 102 CP (o l’art. 59a CPM) e quelle emesse in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione.

In base al capoverso 1 lettera b numero 1, le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione dell’articolo 102 CP (o dell’art. 59a CPM) figurano nell’estratto per privati soltanto se è stata inflitta una multa. Non figura pertanto nell’estratto per privati una sentenza iscritta in VOSTRA che condanna l’impresa senza però punirla.

Secondo il capoverso 1 lettera b numero 2, le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione diretta del diritto penale accessorio della Confederazione figurano nell’estratto privato soltanto se il reato per il quale l’impresa è punita in aggiunta alla persona fisica o al suo posto, è un crimine o un delitto. Alla stregua di quanto accade per le persone fisiche, le contravvenzioni non figurano nell’estratto. Nell’estratto per privati figureranno quindi di rado le sentenze pronunciate in applicazione diretta delle disposizioni applicabili alle imprese del diritto penale accessorio della Confederazione174. Nell’estratto figura tuttavia, a titolo di eccezione, la contravvenzione inserita in una sentenza contenente altri reati da iscrivere (unità del diritto del casellario giudiziale).

174 Il motivo va ricercato nel fatto che i reati giustificanti l’iscrizione per i quali un’impresa è punita in aggiunta alla persona fisica (p. es. art. 100 LIVA o 49 LFINMA) o al suo posto (art. 181 cpv. 1 LIFD) sono in genere delle contravvenzioni. Le uniche eccezioni note sono contemplate nella legge sulle dogane (LD).