Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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− È introdotta una nuova forma di verbalizzazione che permette di determinare se
i dati di VOSTRA relativi a una determinata persona sono stati consultati nel corso degli ultimi due anni (art. 24)74.
− È resa trasparente la verbalizzazione per le persone i cui dati sono stati consul-
tati (art. 24). Il diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati (art. 59) permette agli interessati di conoscere i loro dati penali iscritti in VOSTRA e, in linea di massima, di essere informati sulle autorità che li hanno consultati nei due anni precedenti e sui motivi di tali consultazioni (art. 32). Le consultazioni di VOSTRA da parte di alcune autorità potranno essere completamente celate oppure dovranno essere rivelate in un momento successivo (art. 24 cpv. 2), ma soltanto se ciò è necessario alla tutela di interessi pubblici preponderanti.
− Il Casellario giudiziale svizzero avrà d’ora in poi l’obbligo di controllare se i
dati di VOSTRA sono trattati regolarmente dalle autorità con diritto di accesso (art. 4 cpv. 2 lett. g); se necessario dovrà adottare provvedimenti (art. 4 cpv. 2 lett. i). A tal fine, deve poter consultare i verbali esistenti (art. 4 cpv. 2 lett. g). Le autorità controllate sono inoltre tenute a fornire al Casellario giudiziale svizzero le informazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli (art. 10). Di rimando viene disciplinata la competenza giuridico-formale del Casellario giudiziale svizzero di emanare direttive sulla tenuta e l’utilizzazione di VOSTRA (art. 4 cpv. 2 lett. f). Al Casellario giudiziale svizzero, in quanto detentore dei dati di VOSTRA, è affidato un ruolo importante nell’attività di controllo, poiché l’esperienza insegna che i consulenti della protezione dei dati degli uffici collegati non dispongono di risorse sufficienti per verificare a intervalli regolari se i dati sono utilizzati regolarmente. Inoltre, per garantire una prassi uniforme occorre un’unica autorità incaricata di compiere i controlli. Questa normativa non lede le competenze dei consulenti della protezione dei dati degli uffici collegati. Il fatto che il Casellario giudiziale svizzero non utilizza VOSTRA per scopi propri garantisce che adempierà i propri compiti in modo indipendente.
− Per rendere più trasparente e affidabile il trattamento dei dati, varie disposizioni
che definiscono gli scopi sono formulate con maggiore precisione.
Già oggi è previsto un divieto di utilizzare i dati eliminati dal casellario (cfr. art. 369 cpv. 7 CP). Secondo l’avamprogetto, il divieto si applicherà senza eccezioni a tutte le autorità (art. 35 cpv. 2 e 3).
L’istituzione di un diritto legale di accesso online non implica che l’accesso sia effettivamente operativo. La concessione dei diritti di accesso individuali obbedisce al principio della proporzionalità – la necessità del collegamento deve pertanto essere scrupolosamente provata in ogni singolo caso al fine di ridurre al minimo il numero dei collegamenti75. Sotto il profilo della protezione dei dati è inoltre ragionevole che nella futura valutazione legislativa sia esaminata anche la concessione dei diritti di accesso online.
74 Cfr. i commenti all’art. 24 sui diversi tipi di verbalizzazione.
75 Cfr. le osservazioni introduttive all’art. 54 per quanto concerne la direttiva del DFGP del
30 set. 2004 sull’installazione di collegamenti online e il rilascio di autorizzazioni d’accesso ad applicazioni informatiche del DFGP.