Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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1.3.1.10 Comunicazione automatica e interfacce

La registrazione elettronica dei dati rende più efficiente il loro trattamento.

L’avamprogetto prevede che i divieti di condurre76 siano automaticamente comunicati alla sezione della circolazione del Cantone di domicilio o del Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza, affinché tale autorità li iscriva nel registro delle autorizzazioni a condurre (art. 62).

Se deve iscrivere una sentenza che prevede la confisca di più di 100 000 franchi, il Casellario giudiziale svizzero ne trasmette automaticamente la copia elettronica al servizio competente per la ripartizione dei valori patrimoniali77 (art. 63).

Tutte le future sentenze penali e i procedimenti penali pendenti iscritti in VOSTRA riguardo a stranieri sono comunicati direttamente alle autorità competenti in materia di migrazione (art. 64).

Le interfacce con SIMIC e Infostar dovrebbero contribuire ad agevolare le operazioni necessarie per adeguare i dati identificativi degli interessati e registrarne i decessi (art. 66 e 67).

1.3.2 Casellario giudiziale delle imprese

1.3.2.1 Contenuto

Nel casellario giudiziale delle imprese vanno iscritte tutte le sentenze penali e tutte le sentenze di diritto penale accessorio contro un’impresa, pronunciate in Svizzera per un crimine o un delitto e passate in giudicato78. In generale non sono invece iscritte le condanne pronunciate in base al diritto penale accessorio per le contravvenzioni per le quali si ammette la pura responsabilità penale sostitutiva dell’impresa (cfr. p. es. art. 100 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA, LIVA; RS 641.20). Tutte le altre contravvenzioni sono iscritte se la multa è superiore a 50 000 franchi. In linea di massima vanno iscritti anche i procedimenti penali pendenti.

Deve essere iscritto soltanto il titolare dell’impresa perché è l’unico che sia chiamato a rispondere79. Le persone fisiche (p. es. gli organi di una persona giuridica) eventualmente resesi punibili in aggiunta alla «loro» impresa vanno iscritte nel casellario giudiziale delle persone fisiche80.

Poiché i dati identificativi di un’impresa (ditta, indirizzo, ecc.) possono mutare in tempi brevi, l’impresa deve essere identificata con almeno un elemento immutabile.

76 Cfr. art. 67b CP e 50abis CPM.

77 Cfr. legge federale del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

78 Cfr. art. 102 CP o 59a CPM; nel diritto penale accessorio della Confederazione cfr. art. 125 della legge del 18 mar. 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).

79 P. es. società anonima, società a gestione limitata. Sulla problematica delle ditte individuali e della società semplice cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, BSK I, loc. cit., art. 102 N 391 segg.

80 Cfr. p. es. art. 102 cpv. 2 CP o 181 cpv. 3 della legge federale del 14 dic. 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).