Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

L’iscrizione di un’impresa nel casellario giudiziale deve pertanto fondarsi sul numero d’identificazione dell’impresa (numero IDI)81.

Nonostante l’impiego dell’IDI, la rintracciabilità dell’impresa è limitata. Infatti, non appena un’impresa è liquidata o subisce una ristrutturazione82 che ne comporta l’estinzione in termini giuridici, il suo IDI è segnato come cancellato nel registro IDI. Di conseguenza, soltanto il Casellario giudiziale svizzero può ancora consultare i dati dell’impresa iscritti in VOSTRA (cfr. art. 79).

1.3.2.2 Iscrizione di dati penali delle imprese

I dati penali delle imprese sono iscritti con modalità analoghe a quelle delle persone fisiche.

Il Casellario giudiziale svizzero e le autorità che iscrivono direttamente i dati penali devono poter accedere al registro IDI e beneficiare di ampi diritti di consultazione83. Il Casellario giudiziale svizzero può essere considerato un servizio IDI84 e gode pertanto dei diritti di consultazione necessari. L’interfaccia di accesso esiste già85. Le altre autorità collegate a VOSTRA tenute a iscrivere dati concernenti le imprese (art. 5−7) non possono invece essere considerate servizi IDI, poiché non gestiscono una collezione di dati sulle imprese ai sensi di legge; in linea di massima non dovrebbero quindi disporre di diritti estesi di consultare i dati del registro. Per consentire alle autorità collegate di adempiere i loro compiti legali in modo efficiente, l’avamprogetto vuole concedere loro la possibilità di accedere al registro IDI attraverso l’interfaccia VOSTRA nell’ambito dei loro obblighi relativi a VOSTRA (art. 103 lett. c).

Per contro, le autorità non collegate a VOSTRA che comunicano i dati penali di un’impresa alle autorità competenti per l’iscrizione (art. 8) possono accedere soltanto ai dati IDI accessibili al pubblico. Se la ricerca è infruttuosa86, l’autorità non collegata a VOSTRA può comunicare i dati da registrare all’autorità competente per l’iscrizione senza fornire l’IDI dell’impresa (art. 11 cpv. 4). L’autorità d’iscrizione ha i diritti necessari per reperire l’IDI dell’impresa e poi iscriverlo in VOSTRA.

1.3.2.3 Comunicazione di dati penali delle imprese

Come i dati penali delle persone fisiche, i dati penali delle imprese possono essere consultati dalle autorità con diritto di accesso e dalle imprese medesime. I diritti e le modalità di accesso delle imprese presentano la medesima struttura di quelli delle persone fisiche.

81 Art. 3 cpv. 1 lett. a e 4 cpv. 2 della legge federale del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).

82 P. es. fusione per assorbimento.

83 Cfr. art. 19 OIDI.

84 Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI.

85 Cfr. art. 21 cpv. 2 OIDI.

86 Cfr. p. es. art. 11 cpv. 3 LIDI.