Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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L’iscrizione di tutte le contravvenzioni comporterebbe invece una grande mole di lavoro per le autorità preposte all’iscrizione e non sembra esservi un reale interesse a iscrivere l’insieme delle contravvenzioni.
− Rinuncia a iscrivere in VOSTRA le contravvenzioni. Per fissare l’entità della
pena da infliggere per un nuovo reato, i giudici tengono talvolta conto anche delle contravvenzioni commesse; rinunciare a iscriverle non appare pertanto giustificato nell’ottica della commisurazione della pena. La rinuncia completa non consentirebbe più di dare il giusto peso ai legittimi interessi di sicurezza legati alla repressione di determinati reati. Un ulteriore problema risiede anche nel fatto che le varie contravvenzioni presentano gradi di illiceità molto differenti tra loro. Soprattutto il diritto penale accessorio attribuisce sovente la natura di contravvenzione a reati materialmente più affini ai delitti per conservarli nella competenza delle autorità amministrative90.
− Introduzione di un elenco di contravvenzioni da iscrivere in VOSTRA. Questa
soluzione presenta il rischio che all’atto pratico venga stilato un elenco piuttosto arbitrario, a causa della difficoltà di trovare criteri oggettivi che permettano di distinguere tra contravvenzioni «gravi» e «lievi» (si pensi alle grandi differenze tra i limiti superiori delle multe nel diritto penale accessorio).
− Combinazione di varie soluzioni, compresa la pena detentiva sostitutiva. Nei
casi in cui il giudice pronuncia una pena detentiva sostitutiva, l’iscrizione in VOSTRA dipende dall’entità della pena (resta da definire il numero di giorni che determina l’iscrizione della sentenza per contravvenzione). In tutti gli altri casi sarebbe necessario fondarsi sull’importo massimo della multa o stilare un elenco di contravvenzioni e sarebbe difficile garantire la parità di trattamento.
1.4.3 Iscrizione delle decisioni di non luogo a procedere e di abbandono secondo gli articoli 52 segg. CP nei casi di «chiara colpevolezza»
Al momento le decisioni di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento non sono iscritte, e questa pratica va mantenuta.
Nell’ambito della consultazione 2009, il Cantone di Zurigo ha chiesto di iscrivere nel casellario giudiziale tutte le decisioni di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento91 pronunciate per crimini o delitti il cui autore, sebbene chiaramente colpevole, non è stato sanzionato. Tale richiesta vuole consentire all’autorità istruttoria e a quella giudiziale di pronunciare giudizi più adeguati nei casi di recidiva. A tal fine sarebbe necessario creare una nuova categoria di dati penali da far figurare nell’estratto 1 per autorità, ma non in quello per privati.
Si tratta dei seguenti casi:
− Riguardo alle sospensioni del procedimento secondo l’articolo 52 CP (punizio-
ne priva di senso), si rileva che difficilmente il giudice chiamato a pronunciarsi
90 Cfr. p. es. art. 54 della legge federale del 6 ott. 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251).
91 Cfr. art. 52 segg. CP.