Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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siano informate in automatico dei nuovi reati iscritti. Le autorità non possono prendere atto dei motivi di revoca delle autorizzazioni a meno di consultare sistematicamente gli estratti di tutte le persone munite di tale autorizzazione, operazione in molti casi eccessivamente laboriosa.

Sarebbe più efficace comunicare automaticamente alle autorità competenti le nuove sentenze riguardanti le persone munite di un’autorizzazione secondo la legge sulle armi. VOSTRA non è però in grado di compiere comunicazioni automatiche riguardanti determinate persone. A tal fine occorrerebbe allineare i dati di VOSTRA con quelli delle banche dati cantonali in cui sono registrate le autorizzazioni94. L’interfaccia non può però funzionare se le banche dati cantonali non impiegano i medesimi identificatori della Confederazione, il che non è attualmente il caso. Finché gli identificatori non saranno stati uniformati, non sarà possibile approfittare di VOSTRA per trattare con maggiore efficienza i dati relativi alla legge sulle armi.

1.4.6 Diritti di accesso delle autorità non giudiziarie estere con compiti analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate

In materia di scambio internazionale dei dati penali sussistono regole di natura convenzionale sull’esecuzione dei procedimenti penali e sulla comunicazione allo Stato di origine.

Non essendovi un fondamento legale, attualmente non è possibile fornire questi dati ad autorità non giudiziarie estere95. Tuttavia, il trasferimento di questo tipo di dati appare giustificato nei casi in cui l’autorità estera svolge i medesimi compiti di un’autorità svizzera collegata. Pertanto un’autorità straniera di protezione dei minorenni chiamata a decidere sulla nomina di un tutore o di un curatore non riceve le medesime informazioni di cui disporrebbe la corrispondente autorità svizzera. Problemi analoghi si pongono anche nel settore della polizia degli stranieri.

In questi casi, alle autorità estere rimane soltanto la possibilità di consultare l’estratto per privati che contiene informazioni troppo scarse. Porrebbe problemi molto complessi applicare un’eventuale disposizione vincolata al rispetto della reciprocità e all’esistenza, nello Stato estero, di uno standard di protezione dei dati equivalente a quello svizzero: il mero compito di verificare se i dati sono impiegati dall’autorità estera per i medesimi compiti dell’autorità svizzera richiederebbe molto personale e sarebbe difficile da attuare senza perizie di diritto comparato, ragion per cui l’avamprogetto preferisce mantenere invariato il diritto vigente.

1.4.7 Creazione di un estratto speciale per privati

Durante la consultazione 2009, i Cantoni di San Gallo e dei Grigioni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) hanno chiesto la creazione di un estratto speciale per privati che fornisca al futuro datore di lavoro informazioni supplementari sulla persona che si candida

94 P. es. nel caso dell’art. 61 concernente la comunicazione allo Stato maggiore di condotta dell’esercito e al Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA).

95 Sono fatte salve le comunicazioni allo Stato di origine ai sensi dell’art. 368 CP in correlato disposto con l’art. 23 Ordinanza VOSTRA.