Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
principali di dati. La nozione di «trattamento» dei dati va pertanto intesa nella sua accezione estesa (cfr. art. 3 lett. e LPD) e indica qualsiasi operazione relativa a questi dati.
Occorre tuttavia rilevare che vi sono anche altre questioni legate al trattamento diretto dei dati. Di conseguenza, il capoverso 2 dà una visione panoramica di tutti gli ambiti normativi trattati dalla legge sul casellario giudiziale, seguendo per lo più la suddivisione della legge in capitoli.
Art. 2 Componenti di VOSTRA
I dati penali iscritti in VOSTRA riguardano le persone fisiche o le imprese. Secondo l’articolo 2, VOSTRA è suddiviso nel casellario delle persone fisiche e nel casellario delle imprese. La separazione di queste categorie di iscrizioni è ragionevole, poiché le persone fisiche e le imprese obbediscono a meccanismi di ricerca e a regole per il trattamento dei dati che pur essendo simili non sono identici.
Art. 3 Definizioni
L’articolo 3 definisce alcune nozioni importanti per agevolare la comprensione del diritto del casellario giudiziale.
L’interpretazione dell’’espressione «sistema di gestione dei dati penali» (cfr. lett. d) potrebbe porre qualche difficoltà, poiché tutto in VOSTRA riguarda i dati penali. Per «sistema di gestione dei dati penali» si intendono tutte le parti di VOSTRA che servono alla preparazione degli estratti «classici» del casellario giudiziale. Vi sono però anche parti del programma con altre funzionalità, quali gli strumenti per la verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate (cfr. art. 24 e 76), l’ordinazione online degli estratti di un casellario giudiziale straniero (art. 25) e la banca dati ausiliaria per il disbrigo delle ordinazioni di estratti per privati (art. 26 e 77).
2.2.2 Titolo secondo: Compiti delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale
L’attuale struttura delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale viene interamente conservata. L’Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero; cfr. art. 4) rimane l’autorità responsabile di VOSTRA. Come finora, ciascun Cantone deve essere dotato di un Servizio di coordinamento del Casellario giudiziale (SERCO) che svolge alcune funzioni ausiliarie nell’ambito della comunicazione con le autorità cantonali non collegate a VOSTRA (cfr. art. 5). Il Servizio di coordinamento della giustizia militare svolge un ruolo analogo di piattaforma di tramite (cfr. art. 6)97.
97 Questo servizio è integrato nell’Ufficio dell’auditore in capo del DDPS e provvede alle necessità delle autorità della giustizia militare che, non avendo sedi fisse, dipendono da una «segreteria» centrale.