Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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per un posto di lavoro particolarmente sensibile. Chi richiede l’estratto dovrebbe rendere plausibile un interesse degno di protezione, e l’interesse della persona i cui dati figurano nell’estratto non dovrebbe essere manifestamente prevalente.
È evidente che questi criteri sono troppo imprecisi per decidere, nell’ambito della grande mole di lavoro svolto ogni giorno dal Casellario giudiziale svizzero, se in un dato caso va rilasciato un estratto con informazioni supplementari. Nell’ambito della consultazione 2009 è altresì stato proposto di limitare il numero delle domande e di prevenire gli abusi definendo nella legge gli scopi per i quali è possibile rilasciare lo speciale estratto contenente informazioni supplementari. Durante la consultazione non è stato precisato quali siano questi scopi. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto informazioni supplementari negli estratti per privati dei candidati a impieghi legati alla custodia di bambini; questa problematica sarà affrontata nel disegno di legge sull’estensione del divieto di esercitare una professione96. È pure stato chiesto di far figurare informazioni supplementari negli estratti presentati da chi si candida a un impiego in una ditta di sicurezza (in tal merito, il presente avamprogetto propone un nuovo diritto di accesso per i servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati; cfr. art. 47 lett. i). All’atto pratico non è possibile rilasciare speciali estratti per privati per scopi non sufficientemente definiti; è pertanto preferibile rinunciarvi.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Osservazioni preliminari
Il nuovo diritto riprende in gran parte le attuali regole sul casellario giudiziale delle persone fisiche contenute nel CP e nell’Ordinanza VOSTRA e dà loro una nuova veste redazionale. Perciò, il presente rapporto rinuncia a illustrare i dettagli del funzionamento attuale del casellario giudiziale delle persone fisiche e approfondisce soltanto le spiegazioni delle norme realmente innovative.
La struttura precisa della banca dati sarà rivelata soltanto con l’adozione dell’ordinanza che ne definirà i dettagli. Per agevolare la comprensione delle norme della legge, le future disposizioni dell’ordinanza sono sommariamente presentate nei casi in cui è già possibile delinearne il tenore.
2.2 Parte prima: Disposizioni generali
2.2.1 Titolo primo: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
L’articolo 1 è una norma introduttiva a carattere programmatico; norme di questo genere sono frequenti nelle leggi recenti. I tratti principali della normativa sul casellario giudiziale sono definiti nel capoverso 1 e riguardano innanzitutto una banca dati contenente due diverse categorie di dati penali: i dati concernenti i procedimenti penali pendenti e i dati sulle sentenze penali passate in giudicato. Tutti i processi di VOSTRA riguardano in un modo o nell’altro una di queste due categorie
96 Cfr. n. 1.1.1.