Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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In linea di massima occorre distinguere due tipi di controlli: i controlli che verificano se i dati iscritti sono corretti e quelli che verificano se le consultazioni di VOSTRA da parte delle autorità collegate sono effettuate conformemente agli scopi prescritti. In generale, non vi sono difficoltà per il controllo della correttezza dei dati. Ad esempio, le autorità recentemente collegate a VOSTRA sono soggette a un controllo di questo genere. Su richiesta, queste autorità devono presentare al Casellario giudiziale svizzero le loro decisioni su cui poggiano le iscrizioni (cfr. art. 10). Il controllo degli scopi delle consultazioni è invece più laborioso. A tal fine, il diritto attuale abilita il Casellario giudiziale svizzero ad accedere ai verbali (art. 2 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA). L’attuale forma di verbalizzazione fondata sull’articolo 10 OLPD va mantenuta (cfr. art. 105 lett. b); essa permette tuttavia di eseguire soltanto ricerche per utente. Gli articoli 24 e 76 prevedono che in futuro le consultazioni siano verbalizzate in modo tale da informare sull’autorità che ha consultato i dati di una determinata persona o impresa. L’articolo 4 lettera g abilita ora il Casellario giudiziale svizzero a eseguire questi controlli esaminando le consultazioni automaticamente verbalizzate effettuate dalle autorità (cfr. anche art. 44).

− Finora, l’articolo 2 capoverso 5 Ordinanza VOSTRA prevede soltanto che il

Casellario giudiziale svizzero rilasci e revochi «i diritti di trattamento individuali» dei dati. Questa competenza è riformulata nell’articolo 4 capoverso 2 lettera b. In generale la revoca dei succitati diritti pone problemi, eccetto nei casi in cui un utente collegato cambia impiego. Nei casi di cui alla lettera i, il nuovo diritto prevede la revoca dei diritti di trattamento degli utenti che violano in modo grave le prescrizioni sul trattamento dei dati. Nella maggior parte dei casi dovrebbe però essere sufficiente adottare misure meno severe, come l’avvertimento o l’obbligo di ripetere un corso di formazione, per evitare che le prescrizioni siano violate ripetutamente. Quando rifiuta a un’autorità o a un membro di un’autorità l’accesso online a VOSTRA, il Casellario giudiziale svizzero non prende una decisione, poiché le corporazioni pubbliche non hanno in linea di massima la qualità di parte nella procedura amministrativa. Le autorità a cui è rifiutato l’accesso online possono presentare ricorso all’autorità di vigilanza, vale a dire al DFGP.

Art. 5 Servizi di coordinamento cantonali

L’obbligo menzionato nel capoverso 1 di istituire un servizio di coordinamento (SERCO) è ripreso dall’articolo 367 capoverso 5 CP.

Dal profilo dei contenuti, i compiti elencati nel capoverso 2 sono mutuati dall’articolo 14 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA. Nuova è soltanto la lettera e secondo cui il SERCO è competente anche per trasmettere alle autorità cantonali determinati avvisi. Questo obbligo ha particolare importanza per le autorità cantonali non collegate che non possono servirsi di VOSTRA come canale di comunicazione diretto. Il SERCO già esegue questi compiti nel diritto vigente ma vi è abilitato da un’interpretazione molto ampia della lettera d dell’ordinanza vigente (assistenza nel controllo del trattamento dei dati).

La legge sul casellario giudiziale non contiene una disposizione che corrisponde all’articolo 14 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA poiché i suoi contenuti sono ripresi in altre disposizioni: