Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Art. 4 Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero)
In quanto detentore dei dati, l’Ufficio federale di giustizia è responsabile di VOSTRA (art. 4 cpv. 1). La menzione dell’Ufficio federale di giustizia nella rubrica non lascia dubbi sul fatto che la responsabilità di VOSTRA incombe all’ufficio medesimo. L’espressione «Casellario giudiziale svizzero» è impiegata nella legge soltanto come abbreviazione, poiché le relative attività sono riassunte da questa denominazione funzionale e poiché nella pratica molti dei compiti in oggetto sono sbrigati da un’unità organizzativa dell’Ufficio federale di giustizia chiamata appunto «Casellario giudiziale svizzero». Eventuali decisioni98 sono emanate dall’Ufficio federale di giustizia e non dalla citata unità organizzativa.
La competenza di tenere il casellario implica i compiti menzionati nel capoverso 2. Gran parte di tali compiti corrisponde a quelli previsti nel diritto vigente (cfr. art. 365 cpv. 1 CP in combinato disposto con l’art. 2 Ordinanza VOSTRA). Nel nuovo diritto le norme sono però strutturate con maggiore chiarezza e comportano qualche novità:
− La lettera c precisa che i corsi di base e di perfezionamento sono riservati agli
utenti abilitati a collegarsi online a VOSTRA.
− La lettera e specifica che il Casellario giudiziale svizzero provvede all’usabilità
del sistema e migliora costantemente il funzionamento della banca dati. Anche se la struttura della banca dati è in gran parte fissata dalla legislazione, determinate funzioni devono continuamente essere oggetto di lievi adeguamenti per soddisfare le esigenze della pratica (occorre ad esempio poter modificare il programma aggiungendovi i campi di registrazione necessari per le sentenze riguardanti un vasto numero di reati). Ogni anno a questo tipo di aggiornamenti della banca dati sono dedicate alcune voci del preventivo, appare quindi giustificato menzionare nella legge l’obbligo di sviluppare la banca dati.
− La lettera g menziona alcuni obblighi di controllo. Diversi partecipanti alla
consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno chiesto controlli efficaci e regolari. Poiché il Casellario giudiziale svizzero non dispone del personale necessario per eseguire controlli sistematici presso tutti gli utenti collegati che garantiscano il corretto trattamento dei dati, la disposizione sottolinea che i controlli vanno compiuti «a campione» o «su richiesta» di una persona iscritta in VOSTRA. Alcuni partecipanti alla citata consultazione hanno inoltre chiesto di incaricare un servizio indipendente dal Casellario giudiziale dell’esecuzione dei controlli. Appare tuttavia preferibile che i controlli siano eseguiti dal Casellario giudiziale svizzero; infatti quest’ultimo dispone già delle conoscenze necessarie sul funzionamento di VOSTRA e queste conoscenze devono rimanervi concentrate99.
98 Un interessato o un’impresa che non è d’accordo con il trattamento dei suoi dati in VOSTRA può p. es. chiedere al Casellario giudiziale svizzero una decisione di accertamento, impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale per ottenere una verifica giudiziaria della correttezza del trattamento dei dati (cfr. art. 5, 50 e 52 della legge federale del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], nonché art. 31, 33 lett. d e 37 della legge federale del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTFAF; RS 173.32]).
99 Cfr. sull’obbligo di controllo anche il n. 1.3.1.9.