Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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− Il capoverso 2 lettere a e b permette ai Cantoni di incaricare il SERCO

d’iscrivere le sentenze o di allestire gli estratti. Un’autorità cantonale non collegata (cfr. la definizione nell’art. 3 lett. c) non può invece scambiare dati con VOSTRA attraverso il SERCO. Ciò indipendentemente dal fatto che l'assenza di collegamento sia dovuta al diritto cantonale o alla mancanza di necessità di tale collegamento per una data autorità.

− La possibilità dei Cantoni di conferire al SERCO ulteriori compiti connessi con

VOSTRA poggia sull’autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione e non deve pertanto essere oggetto di una speciale menzione nel testo di legge.

Art. 6 Servizio di coordinamento della giustizia militare

I compiti citati da questa disposizione corrispondono a quelli previsti nell’articolo 15 Ordinanza VOSTRA. Nuova è soltanto la lettera e secondo cui il Servizio di coordinamento della giustizia militare è competente anche per trasmettere determinati avvisi alle autorità della giustizia militare. Infatti, non essendo direttamente collegate a VOSTRA, queste ultime non hanno un canale di comunicazione diretto.

2.2.3 Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a fornire informazioni

Nel titolo 3 vanno menzionati soltanto obblighi rilevanti per il corretto trattamento dei dati nell’ambito del casellario. Di conseguenza, la LCaGi non contempla le comunicazioni della revoca di una pena con la condizionale o di una liberazione condizionale, attualmente previste nell’articolo 20 capoversi 1 e 3 Ordinanza VOSTRA. Occorre rilevare che queste revoche sono rilevanti ai fini dell’esecuzione delle sanzioni e continueranno a essere definite nell’ordinanza.

Art. 7 Autorità tenute a iscrivere i dati

Le autorità menzionate nell’articolo 7 iscrivono i dati direttamente in VOSTRA, come le autorità incaricate di tenere il casellario alle quali tale compito è conferito negli articoli 4−6. Il testo dell’articolo 7 si limita pertanto a enumerare le autorità penali che iscrivono i dati da loro generati. Il catalogo delle autorità si ispira all’articolo 16 Ordinanza VOSTRA omettendo tuttavia le autorità della giustizia militare che operano sempre per il tramite del Servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 6). La lettera a rinuncia di proposito a riprendere la nozione di «autorità della giustizia penale» impiegata nel diritto finora vigente che in passato ha ripetutamente posto problemi di interpretazione. Vi sono invece elencate le diverse autorità che operano nell’ambito del diritto penale comune. Le autorità amministrative che esercitano mansioni nell’ambito del diritto penale amministrativo sono d’ora innanzi menzionate nella separata sede della lettera b.