Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 8 Autorità tenute a comunicare dati
L’elenco delle autorità con l’obbligo di comunicare dati è ripreso dall’articolo 17 Ordinanza VOSTRA (cfr. art. 8). La disposizione dell’ordinanza non menzionava però le comunicazioni provenienti dall’estero. D’ora innanzi il capoverso 1 lettere d ed e cita anche le autorità straniere, come pure le ambasciate e i consolati svizzeri.
In virtù delle competenze definite negli articoli 4−6, le autorità federali e le autorità estere fanno le comunicazioni di cui sono incaricate al Casellario giudiziale svizzero (cpv. 1), le autorità cantonali al SERCO (cpv. 2) e le autorità della giustizia militare comunicano i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare (cpv. 3).
Il Casellario giudiziale svizzero può emanare direttive relativa alla forma di tali comunicazioni (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. f). Può ad esempio indicare se impiegare un modulo di comunicazione o se spedire anche l’originale della sentenza, se la comunicazione deve avvenire in forma cartacea o in via elettronica.
Art. 9 Obbligo d’informazione degli uffici dello Stato civile, degli uffici di
controllo degli abitanti e delle autorità competenti in materia di stranieri
In linea di massima, questa disposizione corrisponde all’articolo 19 Ordinanza VOSTRA. La nuova disposizione estende tuttavia l’obbligo di informazione alle autorità competenti in materia di stranieri.
Per inserire correttamente i nuovi dati in VOSTRA, prima di iscriverli le autorità preposte a tale compito devono accertare se l’interessato è già registrato in VOSTRA. Questo genere di ricerca può avere successo soltanto se si estende anche ai nomi e alle generalità che l’interessato ha portato in passato e a condizione che siano stati registrati in VOSTRA in modo sistematico. Spesso le autorità d’iscrizione non dispongono di uno dei dati identificativi secondo l’articolo 16. In queste situazioni le informazioni degli uffici dello Stato civile, degli uffici di controllo degli abitanti e delle autorità competenti in materia di stranieri possono dare un aiuto prezioso. L’articolo 9 fa pertanto da contraltare all’articolo 11 capoverso 3 che chiede alle autorità d’iscrizione un accertamento completo dell’identità dell’interessato. In ogni caso, l’introduzione del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS dovrebbe alleviare le difficoltà che sorgono nell’ambito dell’accertamento dell’identità (cfr. art. 14 e 16 cpv. 1 lett. a).
Le autorità competenti in materia di stranieri sono d’ora innanzi tenute a fornire informazioni al casellario giudiziale perché a volte nella loro banca dati SIMIC dispongono d’informazioni sugli stranieri che posseggono diversi documenti d’identità (p. es. persone con doppia cittadinanza e con due passaporti che recano diverse versioni del nome); può anche succedere che abbiano rilasciato una carta di soggiorno sulla quale figurano dati diversi da quelli registrati in Infostar. Queste informazioni vanno pertanto rese disponibili permettendo al casellario giudiziale svizzero di prendere atto quanto prima di tutte le identità secondarie di una persona e di registrarle in VOSTRA.