Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Art. 10 Obbligo d’informazione delle autorità tenute a iscrivere dati, di quelle
tenute a comunicare dati e di quelle con diritto di accesso
L’articolo 10 riprende nella legge l’obbligo d’informazione previsto dall’articolo 2 capoverso 4 terzo periodo Ordinanza VOSTRA in quanto altri disciplinamenti legali sulla comunicazione di dati possono entrare in concorso con questa norma.
Come rilevato sopra riguardo all’articolo 4 lettera g, vi sono due generi di controlli. I controlli del primo tipo verificano se i dati iscritti sono corretti. Quindi le autorità che compiono le iscrizioni e quelle che compiono le comunicazioni devono permettere la consultazione delle relative decisioni. In futuro questo genere di controlli dovrebbe essere notevolmente semplificato dal fatto che il Casellario giudiziale svizzero potrà consultare le copie delle decisioni originali che verranno iscritte in VOSTRA (cfr. art. 21 e 73), di modo che nella maggior parte dei casi per compiere i controlli non occorreranno informazioni supplementari. Diverso è il caso delle decisioni prese sotto l’egida del diritto vigente che non prevede il salvataggio di copie elettroniche (cfr. art. 107 cpv. 5). Neppure vi sono copie elettroniche della decisione di apertura di un procedimento penale. In questo ambito, l’obbligo d’informazione rimane rilevante per verificare la correttezza dei dati.
Il secondo genere di controlli verifica la conformità con gli scopi prescritti dalla legge della consultazione dei dati da parte di un’autorità con diritto di accesso. I dati automaticamente verbalizzati delle consultazioni (art. 4 cpv. 2 lett. g) permettono al Casellario giudiziale svizzero di stabilire l’identità dell’utente di VOSTRA che, in seno a una data autorità, ha consultato i dati di una determinata persona e in quale momento lo abbia fatto. Per poter decidere se la consultazione è avvenuta conformemente agli scopi prescritti dalla legge, il Casellario giudiziale svizzero deve però avere la facoltà di accedere anche ai documenti che giustificano la consultazione. Per esempio, l’autorità competente in materia di naturalizzazione che, secondo i verbali, ha consultato i dati di una certa persona, deve poter dimostrare che quest’ultima ha effettivamente presentato una domanda di naturalizzazione. L’obbligo di rivelare i dati su cui si fonda la consultazione dei dati di VOSTRA è espressamente limitato alle «informazioni necessarie». Per motivi inerenti alla protezione dei dati, l’autorità che è oggetto del controllo decide quali atti presentare a tal fine. Le possibilità di controllo del Casellario giudiziale svizzero sono limitate anche nei casi in cui le informazioni potrebbero mettere in pericolo altri interessi pubblici degni di protezione, ad esempio informazioni che devono essere mantenute segrete nell’interesse della sicurezza interna o esterna. In tale ambito, è sufficiente che, su richiesta concreta del Casellario giudiziale svizzero, il consulente per la protezione dei dati dell’ufficio controllato confermi la correttezza del trattamento dei dati.
2.2.4 Titolo quarto: Principi generali in materia di trattamento dei dati
Gli articoli 11−13 contengono obblighi di diligenza e principi di trattamento dei dati di importanza fondamentale che erano finora definiti nell’ordinanza. Queste regole sono ora sancite nella LCaGi poiché svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i dati siano affidabili e siano impiegati conformemente ai requisiti stabiliti per la loro protezione. Ciò vale in particolar modo per le regole contenute nell’articolo 13