Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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che disciplinano l’accesso, la conservazione e la trasmissione dei dati di VOSTRA degni di particolare protezione. Il nuovo articolo 14 prevede l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato.

Art. 11 Obblighi di diligenza in materia d’iscrizione e di comunicazione dei dati

L’articolo 11 capoversi 1−2 riprende il contenuto dell’articolo 18 capoversi 2−3 Ordinanza VOSTRA. È palese che tutte le autorità devono rispettare il principio della legalità, ragion per cui l’obbligo di trattare i dati conformemente alle prescrizioni attualmente previsto nell’articolo 18 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA non è ripreso nella LCaGi. Sono invece nuovi i capoversi 3−4.

Il nuovo capoverso 3 sancisce l’obbligo di compiere un accertamento completo dell’identità di una persona prima d’iscriverne i dati:

− Sotto un certo profilo, si può sostenere che questa disposizione concretizza il

capoverso 1. Soltanto un accertamento completo dell’identità può garantire che i dati penali iscritti facciano riferimento alle persone che ne sono realmente oggetto e permette di ritrovarli con una successiva ricerca. Infatti, i dati identificativi possono mutare, per esempio quando una persona registrata in VOSTRA con il nome di nascita si sposa, cambia nome e riceve un nuovo passaporto. Una persona può però possedere diverse identità fin dalla sua prima iscrizione in VOSTRA. Il nome iscritto in Infostar non deve essere identico a quello che figura su una carta di soggiorno basata su un determinato passaporto; peraltro i dati figuranti sul passaporto di una persona con doppia cittadinanza non devono necessariamente essere identici a quelli che appaiono su un secondo passaporto rilasciato da un altro Paese. Attualmente, i dati identificativi sono spesso ripresi dai rapporti di polizia senza essere verificati e non è raro che i collegamenti con altre identità emergano molto tempo dopo, o mai. Per ovviare a questi inconvenienti, gli uffici dello Stato civile, gli uffici di controllo degli abitanti e le autorità competenti in materia di stranieri sono obbligate dal nuovo articolo 9 a fornire informazioni. L’iscrizione in VOSTRA del numero d’assicurato secondo l’art. 50c LAVS e la possibilità di servirsene come criterio di ricerca dovrebbe notevolmente semplificare la corretta identificazione di una persona (cfr. art. 14).

− Non è invece previsto che le autorità che consultano VOSTRA senza immetter-

vi dati siano tenute a eseguire un analogo accertamento dell’identità, perché ne deriverebbe una mole di lavoro ingiustificata. Anche queste consultazioni possono avere successo soltanto se tengono conto di eventuali identità secondarie o di nomi precedenti. È tuttavia frequente che le autorità consultino VOSTRA alla ricerca dei dati di persone che non vi sono registrate, quindi in molti casi rendere obbligatorio l’accertamento completo dell’identità sarebbe semplicemente inutile. Queste autorità hanno nondimeno il diritto di accertare l’identità. L’impiego del numero AVS permetterà in futuro di evitare errori di identificazione (art. 14).

L’accertamento dell’identità di un’impresa all'atto dell'iscrizione è compiuto automaticamente dall’interfaccia tra VOSTRA e il registro IDI e non deve quindi essere eseguito; l’accertamento completo previsto nel capoverso 3 non è quindi necessario. Un’autorità che consulta VOSTRA riguardo a un’impresa è direttamente connessa