Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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con il registro IDI che le fornisce il numero IDI dell’impresa medesima. Quest’ultimo consente poi di avviare la ricerca in VOSTRA. Occorre tuttavia rilevare che le autorità non collegate a VOSTRA che si limitano a comunicare i dati delle imprese per l’iscrizione in VOSTRA non possono servirsi dell’interfaccia. Per questo motivo il capoverso 4 prevede che, se la ricerca del numero d’identificazione dell’impresa da iscrivere nella parte del registro IDI accessibile al pubblico è infruttuosa, le autorità possono rinunciare a comunicare l’IDI all’autorità competente per l’iscrizione (cfr. n. 1.3.2.2).

Art. 12 Obbligo di diligenza in materia di modifica dei dati

Questo articolo contiene nuove importanti regole di sicurezza sul diritto di modificare i dati in VOSTRA. Per tutelare la sicurezza, la disposizione impedisce alle autorità collegate di modificare i dati di VOSTRA che non hanno iscritto. I principi stabiliti da questa norma sono già previsti nel diritto vigente senza essere sanciti in una legge. Secondo il capoverso 1, un’autorità può modificare o eliminare soltanto i dati di VOSTRA che ha iscritto o fatto iscrivere in suo nome; le autorità che tengono il casellario giudiziale non sono tenute a rispettare questa regola e dispongono di un diritto completo di trattare i dati di VOSTRA (cpv. 3). Il capoverso 2 prevede un’eccezione alla regola enunciata nel capoverso 1 nei casi di rimessione di procedimenti penali pendenti i cui dati possono essere trattati dalla nuova autorità competente. Dopo l’iscrizione in VOSTRA dei dati identificativi di una persona o di un’impresa da parte di una prima autorità, per una seconda autorità non è semplice apportarvi modifiche. Se i dati sono errati, i nuovi dati vanno iscritti come dati divergenti concernenti la medesima persona. Ciò agevola la tracciabilità degli errori di identificazione.

Art. 13 Obblighi di diligenza in materia di accesso, di conservazione e di trasmis-

sione dei dati

L’articolo 13 sostituisce il vigente articolo 18 capoversi 4−6 Ordinanza VOSTRA.

Per evitare che i dati di VOSTRA siano utilizzati senza limiti di tempo, l’articolo 13 capoverso 2 (finora art. 18 cpv. 5 Ordinanza VOSTRA) prevede che possono essere conservati finché è necessario per motivare una decisione adottata, una decisione da adottare o una fase procedurale in corso.

Art. 14 Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato

L’articolo 14 sancisce importanti principi in materia di trattamento dei dati che riguardano in particolare l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. L’articolo 50e LAVS permette di utilizzare il numero d’assicurato in modo sistematico soltanto nella misura in cui una legge federale lo prevede e definisce lo scopo di tale utilizzazione e la cerchia delle persone che vi sono abilitate:

− Lo scopo dell’utilizzazione è indicato nell’articolo 14 capoverso 2: il numero

d’assicurato deve permettere d’identificare chiaramente gli interessati nel mo-