Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
mento in cui i loro dati sono iscritti o consultati e di allestire un'interfaccia con altre banche dati.
Soltanto il numero d’assicurato permetterà in futuro di individuare le persone registrate in VOSTRA anche dopo un cambiamento di nome (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. a). Con la progressiva liberalizzazione del diritto sul nome è divenuto molto più semplice occultare la propria identità. Infatti, con il cambiamento del nome sono rilasciati nuovi documenti d’identità che non forniscono indizi sull’identità precedente. Rinunciare a utilizzare il numero d’assicurato sarebbe pertanto fonte di rischi enormi per la sicurezza. Occorre una ponderazione tra questi rischi e i pericoli di abuso che evidentemente si moltiplicano con l’aumentare delle banche dati che impiegano il numero d’assicurato. Va tuttavia rilevato che la banca dati VOSTRA contiene molti dati personali particolarmente degni di protezione ed è molto ben protetta contro gli attacchi degli hacker.
− Il numero d’assicurato è anche indispensabile per allineare o trasmettere auto-
maticamente i dati di diverse banche dati (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b). Queste connessioni tra collezioni di dati non sono sempre auspicabili sotto il profilo della protezione dei dati. Non si può negare che la creazione di nuove possibilità di scambio di dati accresce sempre anche la pressione politica a spingersi ancora più in là. Questi svantaggi sono però chiaramente inferiori ai vantaggi che l’introduzione del numero d’assicurato porta per lo scambio dei dati di VOSTRA. Inoltre, ogni prevista utilizzazione del numero d’assicurato è chiaramente definita nella legge sul casellario giudiziale ed è disciplinata in un’apposita disposizione. In caso di cambiamento di nome, il numero rende ad esempio possibile l’aggiornamento automatico dei dati identificativi e fa sì che le sentenze continuino a fare riferimento all’interessato (cfr. le osservazioni sull’interfaccia con Infostar, art. 66 e 67). Peraltro, l’interfaccia tra PISA e VOSTRA voluta dal Parlamento con l’adozione dell’articolo 367 capoverso 2quater CP non può essere realizzata se il numero d’assicurato non è utilizzato in VOSTRA (cfr. nuovo art. 61 cpv. 3).
− La cerchia degli utenti è definita nell’articolo 14 capoverso 1: si tratta delle
autorità collegate online a VOSTRA (vale a dire le autorità che iscrivono e consultano direttamente i dati di VOSTRA).
Per trovare i numeri d’assicurato, le autorità collegate a VOSTRA devono poter accedere alla banca dati UPI direttamente da VOSTRA (cpv. 1 secondo periodo).
I capoversi 2 e 3 specificano che il numero d’assicurato è utilizzato soltanto nei processi interni di VOSTRA per evitare di divulgarlo al di fuori del casellario. Per questo motivo, il numero non viene apposto sugli estratti stampati (art. 16 cpv. 1 lett. a).
L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato deve essere annunciata al «servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato» (Ufficio centrale di compensazione, UCC; cfr. art. 50g cpv. 1 LAVS). Inoltre, in VOSTRA vanno predisposte alcune misure tecniche e organizzative necessarie per utilizzare correttamente il numero d’assicurato (cfr. art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Gli standard minimi di queste misure sono stabiliti dal DFI (art. 50g cpv. 3 LAVS).