Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3 Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche
2.3.1 Titolo primo: Contenuto
Il contenuto del casellario giudiziale dipende dai dati che devono esservi iscritti (capitoli 1 e 2: art. 15−26), dal momento dell’iscrizione (capitolo 3: art. 27) e dal momento in cui i dati iscritti sono eliminati (capitolo 4: art. 28−35).
Le diverse componenti di VOSTRA gestiscono dati di genere diverso. La parte centrale del programma è il cosiddetto «sistema di gestione dei dati penali» (su questa nozione cfr. art. 3 lett. d). Questo sistema è il fondamento su cui poggia l’allestimento degli estratti, ragion per cui i dati che vi sono registrati meritano di essere oggetto di un capitolo a sé stante.
2.3.1.1 Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali
Art. 15 Iscrizione di dati penali riferiti a persone fisiche
L’iscrizione dei dati penali in VOSTRA poggia sull’articolo 15. Non è possibile indicare in una sola disposizione tutte le condizioni per l’iscrizione dei dati penali. Perciò l’articolo 15 rinvia alle disposizioni successive, più dettagliate. Secondo questa norma, una persona fisica figura in VOSTRA soltanto se contro di lei è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere o finché in Svizzera è pendente contro di lei un procedimento penale per un crimine o per un delitto.
Il casellario giudiziale delle persone fisiche è una banca dati che contiene dati personali, poiché vi sono registrati dati penali riguardanti le persone. Anche la consultazione dei dati va compiuta per persona. Gli utenti collegati non possono avviare una ricerca avente per oggetto una determinata sentenza.
Gli articoli 17 e 18 indicano i casi in cui una sentenza di riferimento deve essere iscritta. Le condizioni previste per l’iscrizione delle sentenze di riferimento svizzere sono diverse da quelle che valgono per le sentenze di riferimento straniere. Se una sentenza di riferimento adempie le condizioni dell’iscrizione secondo gli articoli 17 e 18, occorre ancora stabilire i criteri da osservare per l’iscrizione. Questi requisiti sono definiti nell’articolo 19. L’iscrizione in VOSTRA di una sentenza di riferimento è seguita dall’iscrizione di altri dati accessori che vi sono connessi (cfr. art. 20−21). Alcuni dati sono generati dal sistema medesimo (cfr. art. 22).
Le condizioni fondamentali che deve rispettare l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti sono definite nell’articolo 15 lettera b, mentre i dettagli sono disciplinati nell’articolo 23. L’articolo 15 lettera b riguarda i procedimenti penali svizzeri; i procedimenti penali stranieri non sono mai iscritti nel casellario giudiziale svizzero. Inoltre, l’imputato deve essere sospettato di un crimine o di un delitto (cfr. art. 10 CP). Come nel diritto vigente, l’avamprogetto non prevede l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti per contravvenzioni. L’apertura di un procedimento penale per contravvenzione può scatenare un conflitto di competenze come l’apertura di un procedimento penale per un crimine o per un delitto ma sarebbe troppo laborioso iscrivere in VOSTRA i procedimenti penali pendenti per contravvenzioni, anche perché non tutte le sentenze per contravvenzioni sono poi iscritte in VOSTRA. Questi dati non rivestono peraltro un ruolo decisivo nell’esame della reputazione di una persona.