Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Attualmente non vi è una normativa esplicita che indichi se devono essere iscritti anche i procedimenti penali pendenti contro minorenni. Tuttavia, vanno iscritti in VOSTRA anche i procedimenti penali pendenti contro minorenni sospettati di aver commesso un crimine o un delitto, poiché i minorenni non sono fatti esplicitamente salvi dall’applicazione della regola prevista nell’articolo 366 capoverso 4 CP. Questa interpretazione della legge è contestata dalle autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni. A questo riguardo, alcuni partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno chiesto l’adozione di una soluzione chiara nell’ambito della revisione totale. Per questo motivo, la frase introduttiva dell’articolo 15 precisa che le regole generali sull’iscrizione dei procedimenti penali pendenti si applicano anche ai minorenni. L’iscrizione dei procedimenti penali pendenti contro i minorenni è avversata soprattutto dalla Società svizzera di diritto penale minorile (SSDPM) secondo cui l’iscrizione non si giustifica perché i procedimenti sono troppo brevi; infatti, attualmente le autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni vi rinunciano nella maggior parte dei casi. Occorre rilevare che le problematiche del diritto penale minorile sono diverse da quelle del diritto penale degli adulti. In effetti, il principio del foro della dimora abituale sancito nell’articolo 10 della legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale minorile (PPMin; RS 312.1) rende meno probabile la pronuncia di sentenze contraddittorie sulla medesima fattispecie e riduce il rischio di conflitti di competenza (salvo nei casi in cui il minorenne non è domiciliato in Svizzera, come pure nei casi in cui, avendo commesso reati prima e dopo il compimento della maggior età, rimane assoggettato al diritto penale minorile in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1). Di regola, alle autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni non occorre un’iscrizione nel casellario giudiziale per acquisire rapidamente un quadro della situazione. Occorre inoltre rilevare che i procedimenti penali pendenti devono essere iscritti anche se non sfociano in una sentenza di riferimento da iscrivere. L’estensione a un maggior numero di casi dell’iscrizione delle sentenze rese contro minorenni (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. c n. 2 e 3 e art. 18 cpv. 2 lett. d n. 2 e 3) dovrebbe lenire questo problema. L’iscrizione dei procedimenti penali pendenti contro minorenni è però auspicata soprattutto perché può avere un’importanza nelle decisioni che sono tenute a prendere altre autorità collegate a VOSTRA.

Art. 16 Dati identificativi della persona

Nel diritto vigente non vi è una disposizione di rango legislativo che indichi i dati che identificano una persona in VOSTRA. Il capoverso 1 lettere a−h si ispira al

n. 1.1−1.12 dell’allegato 1 Ordinanza VOSTRA e si limita a enumerare le categorie generali dei dati da iscrivere. La sola novità è il numero d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS (cfr. cpv. 1 lett. a). Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale definisca con precisione in un’ordinanza i dati da iscrivere. L’ordinanza deve inoltre indicare i dati identificativi che possono essere consultati soltanto online e non figurano quindi sui singoli estratti del casellario (cfr. art. 36 cpv. 2 e 3). Si tratta probabilmente dei nomi precedenti, dello statuto di soggiorno, delle annotazioni interne e del numero d’assicurato (cfr. la regola speciale dell’art. 14 cpv. 3).