Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Art. 17 Condizioni per l’iscrizione di sentenze di riferimento svizzere
L’articolo 17 definisce i criteri per l’iscrizione delle sentenze di riferimento svizzere. La disposizione riunisce in una sola regola, precisandoli, i criteri attualmente previsti nel CP e nell’ordinanza (cfr. art. 366 cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 CP nonché art. 3 Ordinanza VOSTRA). A tal fine si segue il principio secondo cui sono iscritte in VOSTRA soltanto le sentenze di colpevolezza e le sentenze che pronunciano misure contro una persona penalmente incapace; non vanno invece iscritte le decisioni di abbandono del procedimento100.
Per essere iscritte in VOSTRA, tutte le sentenze svizzere devono essere passate in giudicato (cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a) ed essere state rese da un’autorità penale di diritto comune o militare o da un’autorità penale amministrativa (cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. b). Inoltre la sentenza di riferimento deve essere stata pronunciata per un reato punito dal diritto federale (cpv. 1 e 2)101. I capoversi 1 e 2 prevedono ulteriori condizioni che si applicano rispettivamente alle sentenze pronunciate contro adulti o contro minorenni.
Secondo il capoverso 1 lettera c per iscrivere le sentenze rese contro adulti deve essere adempiuta anche una delle seguenti condizioni alternative:
− Il numero 1 richiede una sentenza di colpevolezza per un crimine o per un
delitto nel cui ambito non deve necessariamente essere stata pronunciata una sanzione. Ciò significa che sono ora iscritte anche le sentenze che prescindono da una pena; sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 52 CP (punizione priva di senso per reati di poca gravità) in cui l’iscrizione non ha grande interesse. Sono invece iscritte le condanne secondo l’articolo 53 CP (riparazione) e l’articolo 54 CP (autore duramente colpito). Durante la consultazione 2009 il fatto che queste sentenze non fossero registrate (cfr. art. 9 lett. b Ordinanza VOSTRA) è stato criticato perché priverebbe le autorità della giustizia penale di informazioni importanti per giudicare i recidivi. Le sentenze che prescindono da una pena continuano a non figurare sull’estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b n. 1).
L’articolo 226 capoverso 1 CPM prevede che né i lavori di pubblica utilità secondo l’articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM né le pene disciplinari siano iscritti nel casellario giudiziale. Queste eccezioni vanno mantenute anche nel nuovo diritto e devono essere sancite nell’articolo 17 capoverso 1 lettera c numero 1 in seguito all’abrogazione delle disposizioni del CPM sul casellario giudiziale (cfr. art. 106 e allegato 1 n. 5).
− Secondo il numero 2 devono essere iscritte le sentenze che infliggono misure a
una persona penalmente incapace (cfr. art. 19 cpv. 1 CP) per un crimine o per un delitto. L’iscrizione di queste sentenze è già prevista nel diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b Ordinanza VOSTRA). La novità del nuovo diritto consiste nel non menzionare più l’assoluzione (proprio perché nelle decisioni secondo l’art. 375 cpv. 1 CPP non è richiesta alcuna condanna; il giudice si limita a constatare che la persona penalmente incapace è l’autore del reato). È una novità anche il fatto che la legge specifichi le misure di cui è prevista l’iscrizione.
100 Per la rinuncia a iscrivere, in caso di «chiara colpevolezza», le decisioni di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento secondo l’art. 52 segg. CP cfr. n. 1.4.3.
101 Per la rinuncia all’iscrizione dei reati puniti dal diritto cantonale cfr. n. 1.4.1.