Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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− Secondo il numero 3 le contravvenzioni sono iscritte soltanto in caso di senten-

za di colpevolezza, a condizione che sia stata inflitta una pena minima (multa superiore a 5000 franchi o un lavoro di pubblica utilità superiore a 180 ore; tratt. 1), che la legge obblighi l’autorità giudicante a inasprire la pena in caso di recidiva (tratt. 2), che la contravvenzione sia prevista in una sentenza che riguarda anche altri reati da iscrivere (tratt. 3) o se è stata ordinata una pena d’arresto (tratt. 4).

Per quanto concerne la pena minima non vi sono stati cambiamenti (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 Ordinanza VOSTRA). In proposito sono state esaminate diverse varianti ma nessuna di esse si è imposta.102

Nel nuovo diritto, una sentenza va iscritta in tutti i casi in cui la legge prevede l’inasprimento della pena in caso di recidiva. L’obbligo di iscrivere le sentenze viene quindi esteso rispetto al diritto vigente che prevede l’iscrizione delle sentenze soltanto in casi specifici di inasprimento della pena (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 Ordinanza VOSTRA).

Come il diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d Ordinanza VOSTRA), il nuovo diritto prevede che le contravvenzioni siano iscritte in tutti i casi in cui la sentenza riguarda anche altri reati da iscrivere (tratt. 3).

Prima del 1° gennaio 2007 le contravvenzioni potevano ancora essere punite con la pena dell’arresto; per motivi di diritto transitorio il trattino 4 menziona questa pena che era in uso nel diritto previgente.

Il capoverso 2 dispone che le sentenze di riferimento contro minorenni sono iscritte soltanto se riguardano un crimine o un delitto e prevedono determinate sanzioni indicate nella disposizione.103 Secondo l’articolo 366 capoverso 3 CP, le sentenze contro minorenni sono iscritte in VOSTRA soltanto in caso di privazione della libertà, con o senza condizionale, o di collocamento in un istituto chiuso. Secondo le nuove disposizioni, adottate nell’ambito della revisione della LM il 19 marzo 2010 (cfr. RU 2010 6015, 6027) vanno iscritte anche le sentenze contro minorenni che prevedono il collocamento in un istituto aperto o presso privati e quelle che ordinano un trattamento ambulatoriale. Occorre peraltro rilevare che gli estratti 1 e 2 per autorità riportano tutte le sentenze contro minorenni iscritte in VOSTRA (cfr. art. 40−42). Le sentenze iscritte figurano sull’estratto per privati soltanto se sono adempiute le condizioni restrittive previste nell’articolo 43 capoverso 1 lettera d.

102 Per la rinuncia a modificare il meccanismo dell’iscrizione delle contravvenzioni cfr. n. 1.4.2.

103 L’avamprogetto rinuncia a prevedere l’iscrizione di tutte le sentenze pronunciate contro un minorenne per un crimine o un delitto per il quale viene inflitta una sanzione. Di per sé, la consultazione di queste sentenze (p. es. nell’ambito dell’estratto 1 per autorità) permetterebbe alle autorità della giustizia penale di meglio accertare i rischi di recidiva e di commisurare la pena. Tuttavia, le autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni sono sempre state risolutamente contrarie a ogni estensione dell’obbligo d’iscrivere le sentenze contro minorenni, in quanto il principio del luogo di soggiorno su cui poggia la procedura penale minorile rende abbastanza agevole prendere atto dei precedenti dei minorenni, anche senza iscrizione in VOSTRA.