Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Art. 18 Condizioni per l’iscrizione di sentenze di riferimento straniere

La normativa sull’obbligo d’iscrizione delle sentenze di riferimento pronunciate all’estero contro cittadini svizzeri è stata interamente riveduta. La lettura dell’articolo 366 capoverso 2 lettera c non permette di immaginare quanto l’iscrizione delle sentenze straniere comunicate al Casellario giudiziale svizzero sia complessa e poco affidabile. A porre problemi è soprattutto la trasposizione delle sentenze nel diritto svizzero. Occorre infatti trovare nel diritto svizzero fattispecie penali equivalenti a quelle del diritto straniero per determinare se le condizioni per l’iscrizione sono adempiute nel caso concreto. Siffatta trasposizione implica una decisione qualitativa che dovrebbe essere presa da un giudice e non dagli impiegati del Casellario giudiziale sulla base di dati molto sommari. Infatti, nella maggior parte dei casi, i collaboratori del casellario non hanno conoscenza dei fatti della causa e viene comunicato loro soltanto il riferimento delle disposizioni penali violate e non l’intera sentenza; essi non hanno accesso alla dottrina e alla giurisprudenza straniere che potrebbero essere d’aiuto per interpretare correttamente le fattispecie penali in questione. In queste circostanze, la trasposizione dei reati stranieri nelle fattispecie penali del diritto svizzero è molto aleatoria, poiché non vi è praticamente mai una corrispondenza perfetta tra diritto straniero e diritto svizzero. Per questo motivo, in Germania l’interessato ha diritto di impugnare la decisione di trasposizione, la qual cosa dà luogo a una nuova, complessa procedura di comunicazione.

L’avamprogetto semplifica le condizioni d’iscrizione delle sentenze straniere nella misura in cui non esige più un’esatta trasposizione delle norme penali straniere nel diritto svizzero. Non è opportuno scegliere una soluzione che preveda l’iscrizione di tutte le sentenze straniere come non è opportuno decidere di non iscriverne alcuna104. Attualmente non è chiaro in che misura la Svizzera potrà partecipare alle

104 Se tutti i reati comunicati dall’estero fossero iscritti, si finirebbe per iscrivere regolarmente reati che in Svizzera sono considerati semplici contravvenzioni e quindi non vanno iscritti (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3). Tuttavia, la Svizzera non può nemmeno omettere l’iscrizione di tutti i dati penali comunicati dall’estero, poiché il diritto dell’UE si fonda sul principio dell’iscrizione delle comunicazioni agli Stati d’origine.