Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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soluzioni che l’UE sta cercando di elaborare105. Di conseguenza, in futuro l’iscrizione delle sentenze straniere dovrà dipendere soltanto dalla sanzione pronunciata e prescindere dalla distinzione tra contravvenzioni, delitti e crimini; ciò permetterà di ridurre i costi per la traduzione delle fattispecie di reato straniere. Tuttavia, per permettere alle autorità di farsi rapidamente un quadro dei reati che sono oggetto di una determinata sentenza penale, gli originali dei moduli di comunicazione delle sentenze saranno scannerizzati e salvati in VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2).
La definizione di una soglia minima a partire dalla quale operare l’iscrizione, per esempio fondata sulla gravità delle sanzioni o sulla loro entità, evita d’iscrivere i «reati di lieve gravità» (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d). La soglia deve però essere sufficientemente elevata da escludere per quanto possibile tutti i reati che hanno carattere di contravvenzione, ma non tanto elevata da far sì che sfuggano all’iscrizione anche i delitti.
La fissazione di una soglia minima ha però anche alcuni svantaggi: la diversità delle pratiche sanzionatorie dei diversi Stati causa inevitabilmente una certa disparità di trattamento. Un’analoga disparità è comunque insita anche nell’attuale sistema di comunicazione. Pur facendo astrazione dalle lacune nell’esecuzione delle comunicazioni di dati penali allo Stato d’origine, occorre rilevare che ogni Stato decide in tutta autonomia se comunicare determinate sentenze a un altro Stato e stabilisce da sé quali siano queste sentenze e quali condizioni deve rispettare tale comunicazione. La rinuncia alla distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni provoca qualche leggera confusione a livello di gestione delle sentenze; infatti, dopo la comunicazione di un reato commesso all’estero durante il periodo di prova previsto in una sentenza svizzera, VOSTRA genera sempre un avviso di recidiva perché non è in grado di stabilire se, per i criteri svizzeri, il nuovo reato costituisce un crimine o un delitto.
Considerato quanto precede, l’iscrizione delle sentenze straniere comunicate al nostro Paese va fatta dipendere da criteri connessi con la gravità della sanzione prevista. In proposito occorre ancora operare una distinzione tra adulti e minorenni:
105 L’UE sta attualmente elaborando una nuova strategia in materia di scambio internazionale dei dati del casellario giudiziale e in proposito ha adottato alcune decisioni quadro (cfr. Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23 nonché Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33). Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a porre in essere a queste decisioni entro aprile 2012. Lo scopo del progetto consiste nell’uniformare le condizioni per lo scambio di dati del casellario giudiziale in seno all’UE; a tal fine è previsto un meccanismo uniforme con aiuti alla traduzione integrati, moduli predefiniti e canali di comunicazione sicuri. Sono rielaborate anche le condizioni per la comunicazione di dati allo Stato d’origine. Lo Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata potrà decidere il periodo per il quale il Paese d’origine potrà conservare nel suo casellario la sentenza comunicatagli. Nell’ambito del progetto pilota «Rete europea dei casellari giudiziari (Network of Judicial Registers, NJR)», 11 Stati membri dell’UE (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) hanno già attivato lo scambio elettronico delle informazioni del casellario giudiziario. La Svizzera sta monitorando l’evoluzione del progetto. Attualmente sono ancora incerte le condizioni della partecipazione svizzera al Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Prima di avviare negoziati per partecipare al sistema ECRIS, è opportuno attendere che le decisioni adottate dall’UE assumano forme concrete. Per non ritardare la revisione totale del diritto del casellario giudiziale, il presente rapporto non esamina soluzioni specifiche per l’UE.