Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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− Per l’iscrizione delle sentenze straniere contro minorenni (cfr. art. 18 cpv. 2)
l’avamprogetto prevede modalità analoghe a quelle delle sentenze svizzere contro minorenni (cfr. art. 17 cpv. 2); le sentenze straniere sono però iscritte anche se riguardano reati che in Svizzera sono considerati semplici contravvenzioni. Di conseguenza, per quanto concerne le sentenze straniere contro minorenni, la soglia minima si fonda sul genere della sanzione e non sulla sua entità. L’avamprogetto ha fatto questa scelta per limitare l’iscrizione in VOSTRA ai casi gravi, tenuto conto del fatto che per i minorenni le sanzioni sono generalmente più miti di quelle previste per gli adulti.
− Le sentenze straniere contro gli adulti (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d) vanno iscritte
in VOSTRA se prevedono una pena detentiva di almeno 30 giorni, una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità di almeno 120 ore, oppure un trattamento terapeutico stazionario (per analogia con gli articoli 59, 60 e 61 CP) o un internamento (per analogia con gli articoli 64 e 64bis CP), o l’interdizione dell’esercizio di una professione (per analogia con gli art. 67 CP e 50 CPM). Prevedere l’iscrizione di determinati generi di sanzioni non appare sufficiente. Infatti, può succedere che la pena sia fortemente ridotta per scemata imputabilità e sia fissata al di sotto della soglia di 30 giorni. Fissare una soglia più elevata equivarrebbe a rinunciare all’iscrizione della maggior parte delle sentenze straniere perché all’estero, come in Svizzera, le pene di breve durata sono più frequenti di quelle di lunga durata. La normativa proposta tiene conto sia delle necessità d’informazione delle autorità sia del reinserimento sociale dell’interessato.
Di norma la comunicazione delle sentenze rese all’estero si fonda sull’articolo 22 della Convenzione europea del 20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1) o su trattati bilaterali. In alcuni casi le ambasciate svizzere all’estero comunicano direttamente determinate sentenze (art. 18 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a).
Secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b, per essere iscritte le sentenze comunicate devono essere passate in giudicato.
L’articolo 18 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera c vieta l’iscrizione di reati di carattere puramente militare, vale a dire di reati senza equivalente nel diritto penale comune. Di regola, le sentenze di questo genere non sono nemmeno comunicate (cfr. art. 1 n. 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale).
L’articolo 19 indica i dati delle sentenze straniere che devono essere iscritti.
Art. 19 Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA
Nel diritto vigente, non vi sono regole legali in senso formale che indichino i dati delle sentenze di riferimento da iscrivere in VOSTRA. L’articolo 19 capoverso 1 si limita a menzionare le categorie principali di dati; esse corrispondono in gran parte a quelle del diritto vigente (cfr. i dati elencati nell’articolo 4 e nel n. 4 dell’allegato 1 Ordinanza VOSTRA). I singoli dati devono continuare a essere definiti in un’ordinanza (cfr. art. 19 cpv. 3). L’ordinanza deve inoltre stabilire i dati che possono essere consultati soltanto online (cfr. art. 36 cpv. 2 terzo periodo). Per le sentenze