Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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ro di controllare più agevolmente se le autorità collegate utilizzano i dati conformemente agli scopi prescritti. I controlli a campione non permettono tuttavia di sorvegliare l’insieme del traffico di dati. Per questo motivo occorre d’altra parte consolidare i diritti di accesso degli interessati secondo la legislazione sulla protezione dei dati. Le persone i cui dati sono stati consultati devono poter controllare se le autorità utilizzano questi dati in modo corretto. Questa richiesta è stata avanzata anche nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) da GDS, PS, AG e ZH. L’avamprogetto prevede che le consultazioni effettuate dalle autorità siano registrate in VOSTRA e conservate per un determinato periodo (art. 32) a disposizione di chi esercita il diritto di accesso previsto nella legislazione sulla protezione dei dati (art. 59), nella misura in cui ciò non lede interessi pubblici preponderanti (cfr. le deroghe: art. 24 cpv. 2 lett. b). Il trattamento dei dati dovrebbe divenire molto più trasparente. La verbalizzazione si prefigge di imporre una severa disciplina alle autorità con diritto di accesso riducendo in tal modo i rischi di abuso.

Il capoverso 1 indica soltanto i principali tipi di dati da verbalizzare. Sostanzialmente sono registrati il nome della persona i cui dati sono stati consultati, il nome dell’impiegato dell’autorità che ha consultato i dati, il momento e lo scopo della consultazione e una copia di sicurezza dell’estratto. Secondo il capoverso 2 lettera a l’ordinanza deve definire precisamente i dati da verbalizzare.

L’avamprogetto ritiene importante che il sistema menzioni con maggiore precisione i motivi della consultazione garantendone la tracciabilità e proteggendo le autorità interessate dal rimprovero di aver consultato VOSTRA senza motivo. Il diritto vigente già prevede l’indicazione del motivo della consultazione in occasione di ciascuna consultazione, ma l’attuale formulazione dei motivi è talmente generale da non soddisfare i requisiti precedentemente evocati. Si potrebbe prevedere un campo di testo libero in cui indicare le circostanze della consultazione, in particolare nei casi in cui le autorità che consultano i dati potrebbero avere difficoltà nel ricostruire a posteriori il motivo della consultazione effettuata119.

Le consultazioni non possono però essere completamente trasparenti e in alcuni casi gli interessati non devono sapere di una determinata consultazione. Vi è per esempio un interesse a mantenere segrete le consultazioni di VOSTRA da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione o da parte delle autorità della giustizia penale durante un’inchiesta mascherata. Garantire la trasparenza delle consultazioni appare delicato anche nei casi in cui gli interessati hanno soltanto un diritto di accesso indiretto ai dati verbalizzati presso l’autorità che consultato i dati. Il capoverso 2 lettera b prevede che il Consiglio federale disciplini in un’ordinanza le corrispondenti deroghe all’obbligo di trasparenza. L’avamprogetto ha volutamente rinunciato a indicare i motivi precisi che impongono di non concedere l’accesso immediato. Il capoverso 2 lettera b garantisce tuttavia che ciò sia possibile soltanto per tutelare interessi pubblici preponderanti. La consultazione, e in particolare i pareri delle autorità collegate, forniranno ulteriori elementi su questa tematica. La portata dell’interesse al segreto deve pertanto essere definita separatamente per ciascuna autorità e dipende dallo scopo della consultazione di VOSTRA. Secondo il

119 Si pensi p. es. alla trasmissione di dati a Interpol o Europol da parte di fedpol. Senza un’apposita nota al riguardo, dopo un anno fedpol potrebbe avere difficoltà a determinare l’autorità straniera che ha chiesto i dati. Sarà l’ordinanza a stabilire se questa forma di consultazione deve generalmente essere resa pubblica (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b).