Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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testo del capoverso 2 lettera b, le deroghe all’obbligo di trasparenza immediata obbediscono a due meccanismi principali:
− La trasparenza a svincolo avvenuto. In alcuni casi, l’interesse ufficiale al
segreto sussiste soltanto per un tempo relativamente breve. È allora ragionevole differire per qualche tempo l’accesso degli interessati ai verbali. Soltanto l’autorità consultante può però stabilire il momento in cui l’interessato potrà accedere ai dati. Deve pertanto annotare in VOSTRA la data di svincolo dei dati consultati. Affinché il motivo della consultazione rimanga comprensibile, non deve trascorrere un periodo eccessivamente lungo prima dello svincolo. L’ordinanza deve pertanto anche stabilire per quanto tempo lo svincolo può essere differito (p. es. un anno). Le consultazioni per le quali questo periodo non è sufficiente devono essere esenti dall’obbligo di trasparenza (cfr. le osservazioni seguenti);
− La rinuncia generale a concedere l’accesso agli interessati. Questa opzione
dovrebbe essere scelta nei casi in cui l’esperienza insegna che l’interesse al mantenimento del segreto sussiste per un periodo relativamente lungo. Non ha senso obbligare l’autorità a differire di molti anni l’accesso a una consultazione, poiché potrebbe non essere agevole ricostruire in modo concludente il motivo della consultazione. In questi casi è ragionevole rinunciare completamente alla trasparenza nei confronti dell’interessato. Tuttavia, la verbalizzazione della consultazione permette al Casellario giudiziale svizzero di controllare sei i dati sono stati utilizzati correttamente anche se l’interessato non può farlo.
Art. 25 Dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero
VOSTRA è dotato di una funzione speciale che permette di ordinare direttamente online l’estratto di un casellario giudiziale straniero indipendentemente dall’allestimento degli estratti nel sistema di gestione dei dati penali.
I dati relativi a una determinata ordinazione sono registrati in VOSTRA nel momento in cui l’ordinazione è inviata. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere. La normativa si fonda sulla lista contenuta nel numero 6 dell’allegato 1 Ordinanza VOSTRA. Occorre rilevare che anche il nuovo diritto permetterà, come il diritto vigente, di menzionare in VOSTRA se l’estratto del casellario giudiziale straniero è richiesto perché l’interessato è stato tratto in arresto. In questo caso il Casellario giudiziale svizzero tratta la domanda in modo urgente.
Le ordinazioni sono trattate esclusivamente dal Casellario giudiziale svizzero e sono disciplinate nell’articolo 4 capoverso 2 lettera m.
L’articolo 50 indica le autorità che possono compilare online le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri.
Art. 26 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati
Attualmente non vi è alcuna normativa legale in materia di gestione dei dati relativi all’allestimento degli estratti per privati.