Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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ripetizioni. Il termine speciale entro il quale va compiuta l’iscrizione deve essere breve per non ritardare inutilmente l’iscrizione. L’attuale normativa secondo l’articolo 11 Ordinanza VOSTRA deve pertanto essere interamente riveduta. Va per esempio tenuto conto del fatto che è impossibile iscrivere in VOSTRA le sentenze straniere entro due settimane dal loro passaggio in giudicato, poiché generalmente le autorità straniere le comunicano al Casellario giudiziale svizzero una volta all’anno.
2.3.1.4 Capitolo 4: Eliminazione o distruzione dei dati di VOSTRA
Il capitolo 4 disciplina l’eliminazione dei dati di VOSTRA; per eliminazione si intende la distruzione dei dati (cfr. le osservazioni ad art. 35).
Non vi è motivo di conservare nel casellario giudiziale i dati penali di persone che non esistono. Pertanto, il limite massimo della conservazione dei dati è rappresentato dalla morte (cfr. art. 28). Inoltre, la legge prevede una norma specifica per l’eliminazione di ciascuna categoria di dati. Soltanto l’eliminazione dei dati identificativi di cui all’articolo 16 non è retta da alcuna norma propria poiché si tratta di dati che non sono mai trattati in modo autonomo in VOSTRA e sono sempre parte integrante di un’altra categoria di dati la cui eliminazione è già retta da una regola specifica (cfr. p.es. art. 19 cpv. 1 lett. a).
Art. 28 Eliminazione in caso di morte
L’articolo 28 disciplina l’eliminazione di un’iscrizione in seguito alla morte dell’interessato. VOSTRA può apprendere il decesso di una persona soltanto se gli viene comunicato (cfr. cpv. 1). Non ha senso sancire un obbligo di comunicazione diretto delle autorità dello stato civile perché non tutti i morti sono iscritti in VOSTRA. Il Casellario giudiziale svizzero sarebbe sommerso da comunicazioni di morte irrilevanti. L’introduzione del numero d’assicurato (cfr. n. 1.3.1.6) permette di stabilire interfacce con altre banche dati in cui viene registrato il decesso di una persona (cfr. cpv. 2).
Le misure di cui sopra non bastano per rendere affidabili i dati di VOSTRA quanto alla morte di una persona, ragione per cui sono necessarie ulteriori misure che garantiscano il trattamento corretto dei dati in VOSTRA. Ciò appare opportuno anche perché il nuovo diritto prevede che le sentenze rimangano in VOSTRA più a lungo di quanto sia oggi il caso (cfr. art. 29). Potrebbe porre alcuni problemi il fatto che le comunicazioni della morte saranno trattate soltanto dopo l’entrata in vigore della revisione del diritto del casellario giudiziale e che quindi potrebbe trascorrere un lungo periodo prima che VOSTRA prenda conoscenza delle morti già sopravvenute. In Svizzera il decesso dei cittadini stranieri che figurano in VOSTRA non è oggetto di alcun rilevamento. Pertanto l’articolo 28 capoverso 3 prescrive di verificare se le persone che hanno compiuto 80 anni sono ancora in vita. I relativi avvisi di controllo sono generati automaticamente da VOSTRA (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c). Nel capoverso 4 è inoltre prevista una regola speciale per il caso in cui non vi sono dati affidabili che permettono di affermare che una persona è ancora in vita; l’eliminazione dei dati di queste persone è prevista automaticamente quando compiono 100 anni. Questa regola sarà probabilmente applicata soprattutto agli stranieri iscritti in VOSTRA che non hanno più relazioni con la Svizzera. Le autorità dello