Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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stato civile e i controlli degli abitanti dei Paesi stranieri non sono tenuti a fornire informazioni al Casellario giudiziale svizzero che peraltro non riceve comunicazioni dall’estero riguardo ai decessi delle persone iscrittevi.

Art. 29 Eliminazione delle sentenze di riferimento

Nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) è stato fatto notare che gli attuali termini di conservazione delle sentenze di riferimento sono troppo brevi (alcuni partecipanti hanno addirittura chiesto che tutte le sentenze penali siano conservate finché gli interessati rimangono in vita). Sono citati ad esempio soprattutto i dati su reati sessuali e violenti che, dopo essere stati eliminati dal casellario, non possono più essere utilizzati, la qual cosa complica in particolare l’allestimento delle perizie. L’articolo 29 prevede pertanto termini di eliminazione delle sentenze di riferimento più lunghi di quelli del diritto vigente (art. 369 CP). Tuttavia, il prolungamento dei termini vale soltanto per l’estratto 1 per autorità (art. 40 cpv. 3) che può essere consultato soltanto dalle autorità che tengono il casellario giudiziale, dalle autorità giudicanti del diritto penale, dai ministeri pubblici, dalle autorità di polizia che operano nell’ambito del CPP, dalle autorità di esecuzione delle pene, dalle autorità di esecuzione delle misure e dalle autorità preposte all’assistenza giudiziaria.

Il rispetto del principio di proporzionalità impone di distinguere i termini di eliminazione dei dati del casellario giudiziale. La distinzione può fondarsi sul genere di reato120 o sulla sanzione. L’avamprogetto propone una soluzione differenziata in funzione del genere e dell’entità della sanzione, analoga a quella attualmente prevista nell’articolo 369 CP per i termini di eliminazione dei dati. Questi termini sono stati rielaborati nell’ambito dell’estratto 2 per autorità, e in linea di massima hanno dato buoni risultati (cfr. le osservazioni ad art. 41 cpv. 3), ragion per cui la soluzione è ripresa per l’estratto 1 per autorità. Le regole sono modificate come segue:

− La durata dei termini previsti nell’articolo 41 capoverso 3 è prolungata a

cinque anni. Questa soluzione ha il vantaggio di limitare la mole del lavoro di programmazione richiesto per introdurre i nuovi termini di eliminazione in VOSTRA. Per le sentenze di riferimento svizzere e straniere valgono di conseguenza le stesse regole. Per le sentenze del DPMin l’estensione dei termini è stata più contenuta al fine di tenere conto del carattere episodico della delinquenza giovanile.

− Al fine di ricostruire il percorso criminale di una persona, d’ora innanzi le

sentenze di riferimento e le relative iscrizioni sono eliminate da VOSTRA (e quindi dall’estratto 1 per autorità) soltanto quando i termini di eliminazione sono scaduti per tutte le sentenze di riferimento (art. 29 cpv. 1).

Per il rimanente le regole stabilite nell’articolo 29 capoversi 1−3 corrispondono a quelle dell’articolo 41 capoverso 3. Per i dettagli è pertanto fatto rinvio al commento di quest’ultima disposizione.

120 Questa soluzione è stata rifiutata. All’atto pratico, gli elenchi di reati sono molto difficili da applicare. Operare una distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni sarebbe stata una soluzione grossolana e avrebbe peraltro di nuovo comportato la trasposizione nel diritto svizzero dei reati puniti da sentenze straniere (cfr. n. 1.3.1.3).