Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Il capoverso 4 primo periodo precisa che i principi ora enunciati si applicano soltanto finché la sentenza di riferimento non è annullata. In determinate circostanze, i dati relativi a una sentenza di riferimento annullata non sono tutti eliminati immediatamente; per poter calcolare il termine di cui al capoverso 3, le decisioni da iscrivere prese nella procedura contumaciale in seguito a revisione e nuovo giudizio devono fare riferimento alla decisione precedente (cfr. cpv. 4 secondo periodo).

Il vigente divieto di archiviazione (art. 369 cpv. 8 CP) è mantenuto, come anche il divieto di utilizzare le iscrizioni eliminate (art. 369 cpv. 7 CP; cfr. le osservazioni ad art. 35).

Poiché le sentenze sono ora conservate molto più a lungo, occorre regolare la questione dell’iscrizione a posteriori. Essa ha luogo soltanto in casi eccezionali (cfr. in proposito i commenti all’art. 107 cpv. 2 e 3).

Art. 30 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati auto-

maticamente o delle copie elettroniche

I dati penali delle decisioni successive (art. 20), i dati di sistema generati automaticamente (art. 22) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 21) hanno una caratteristica comune: sono eliminati insieme ai dati a cui fanno riferimento. Ciò significa che sono eliminati insieme ai dati penali di cui all’articolo 15 (cfr. cpv. 1). L’eliminazione può tuttavia essere anticipata se:

− Una decisione successiva annullata ma non sostituita da una nuova decisione è

eliminata da VOSTRA insieme alla sua copia elettronica senza che ciò si ripercuota sulla sentenza di riferimento (cfr. cpv. 2).

− I dati di sistema che generano automaticamente un avviso destinato a un’altra

autorità (art. 22 cpv. 1 lett. b e c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all’avviso. (cfr. cpv. 3).

Art. 31 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

Secondo il capoverso 1, i dati di un procedimento penale pendente sono eliminati da VOSTRA non appena esso è concluso da una decisione passata in giudicato; in VOSTRA non ne resta allora alcuna traccia (cfr. anche art. 12 cpv. 1 lett. d Ordinanza VOSTRA).

In passato, vi sono state accese discussioni per stabilire se, per eliminare da VOSTRA un procedimento penale pendente, fosse decisiva la sua sospensione o il suo abbandono. L’avamprogetto ritiene decisivo l’abbandono (cpv. 2). La sospensione del procedimento può essere decretata per esempio in caso di violenze domestiche.

L’eliminazione dei dati di un procedimento penale pendente può essere problematica se l’autorità giudicante è diversa da quella iscritta in VOSTRA come autorità che dirige il procedimento. Infatti, un’autorità può modificare soltanto i dati che ha iscritto in VOSTRA (art. 12 cpv. 1). Così, l’autorità giudicante che iscrive la propria sentenza non può eliminare da VOSTRA i dati relativi al procedimento penale pendente. Il capoverso 3 prescrive pertanto all’autorità giudicante di provvedere affinché il procedimento penale pendente sia eliminato da VOSTRA. In effetti,