Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

questa disposizione sancisce l’obbligo di avvertire l’autorità iscritta in VOSTRA come autorità che dirige il procedimento della conclusione del procedimento medesimo.

Art. 32 Eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente

Come già rilevato nel numero 1.3.1.9, l’avamprogetto permette a qualunque persona di ottenere informazioni in merito alle autorità che hanno consultato i suoi dati (cfr. art. 59). A tal fine queste consultazioni sono ora verbalizzate con precisione (cfr. art. 24 cpv. 1). L’articolo 32 capoverso 1 prescrive che, in linea di massima, i verbali delle consultazioni effettuate dalle autorità rimangano registrati in VOSTRA per due anni. Un termine di conservazione più breve moltiplicherebbe soltanto il numero delle richieste di informazioni. Allungare il termine potrebbe invece complicare il lavoro delle autorità che, fondandosi sullo scopo della consultazione (formulato in modo astratto) indicato nel sistema, sono tenute a ritrovare tutte le altre informazioni rilevanti ai fini di una determinata consultazione. Il termine di eliminazione è prolungato secondo l’articolo 32 capoverso 2 soltanto nei casi in cui l’accesso ai dati è concesso in un secondo momento (cfr. le osservazioni ad art. 24 cpv. 2 lett. b).

Art. 33 Eliminazione dei dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casel-

lario giudiziale straniero

L’articolo 33 dispone che i dati relativi alla richiesta di estratti di un casellario giudiziale straniero (cfr. art. 25) siano eliminati da VOSTRA subito dopo la risposta dell’autorità straniera, ma al più tardi un anno dopo l’iscrizione in VOSTRA della richiesta. Il termine massimo di un anno è necessario per i casi in cui alle richieste non viene data risposta.

Art. 34 Eliminazione dei dati relativi all’ordinazione di estratti per privati

La presente disposizione si ispira all’articolo 32 nella misura in cui prevede un termine di due anni. La decorrenza del termine inizia con l’ordinazione dell’estratto. Il termine deve iniziare a decorrere quanto prima affinché possa valere per l’insieme dei dati relativi alla domanda. A volte può infatti accadere che, dopo essere stata effettuata, un’ordinazione sia interrotta senza essere portata a termine. In tal modo, se sono stati rilasciati estratti, anche le loro copie elettroniche salvate in VOSTRA sono eliminate dopo due anni (art. 26 cpv. 4).

Art. 35 Divieto di archiviazione e di utilizzazione

La regola prevista nell’articolo 35 capoverso 1 secondo cui i dati del casellario giudiziale non sono archiviati è già prevista nel diritto vigente (art. 369 cpv. 8 CP). Di conseguenza, i dati eliminati non obbediscono alle regole della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (RS 152.1; LAr) e non sono trasmessi all’Archivio federale. Il legislatore vuole così impedire il futuro trattamento di dati personali. Tenuto conto del fatto che finora i dati del casellario giudiziale non sono mai stati archiviati, l’articolo 35 capoverso 1 sancisce un’esplicita eccezione