Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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all’obbligo prescritto dalla LAr secondo cui i documenti della Confederazione vanno offerti all’Archivio federale.
Si rinuncia a delegare al Consiglio federale la facoltà, attualmente attribuitagli dall’articolo 387 capoverso 3 CP, di prevedere che i dati eliminati da VOSTRA possano essere anonimizzati e conservati a fini di ricerca statistica. Finora, il Consiglio federale non ha fatto uso della competenza di creare un «archivio speciale», non da ultimo per motivi di costi. La situazione muta con l’allungamento della durata di conservazione dei dati del casellario giudiziale previsto nell’articolo 29 dell’avamprogetto. L’interesse alla tenuta di un tale archivio è considerevolmente diminuito ora che il nuovo diritto permette ai ricercatori di accedere ai dati iscritti per un periodo molto più lungo (cfr. art. 105 lett. d). Inoltre, mancano sovente i fondi per finanziare i lunghi e costosi studi sull’attitudine della popolazione nei confronti della legge.
L’articolo 35 capoverso 2 definisce l’effetto dell’eliminazione nel diritto del casellario giudiziale: le iscrizioni non devono poter essere ricostruite dopo essere state eliminate. È prevista una sola deroga a questo principio, nel caso in cui i dati penali gestiti sono registrati nell’ambito della verbalizzazione automatica delle consultazioni secondo l’articolo 24. Ai dati verbalizzati si applicano termini di conservazione specifici (cfr. art. 32). Pertanto, la consultazione compiuta da un’autorità poco prima della scadenza del termine per l’eliminazione dei dati di una sentenza (art. 29) è verbalizzata secondo l’articolo 24. Il verbale riporta anche i dati della sentenza consultata. Anche se in seguito sono eliminati dal sistema di gestione dei dati penali, i dati della sentenza rimangono in VOSTRA come «dati verbalizzati» fino alla scadenza del termine secondo l’articolo 32. Questi dati permettono di ricostruire l’iscrizione nel frattempo eliminata. Questa deroga è specificamente disciplinata nell’articolo 35 capoverso 2 secondo periodo. Per gli interessati non ne risulta alcuno svantaggio. Infatti soltanto il Casellario giudiziale svizzero ha accesso ai dati verbalizzati secondo l’articolo 24 e può utilizzarli soltanto per eseguire controlli (art. 4 cpv. 2 lett. g) e per rendere note agli interessati, nell’ambito del diritto di accesso, le consultazioni delle autorità (art. 59). Un’ulteriore deroga è prevista nell’articolo 29 capoverso 4: si tratta del rinvio alla sentenza eliminata per calcolare il termine di eliminazione di una nuova sentenza.
L’eliminazione dei dati ha però anche un altro effetto, che esula dalla conservazione secondo il diritto del casellario giudiziale. Già il diritto attuale prevede un cosiddetto divieto di utilizzare le iscrizioni delle sentenze eliminate: «La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.» (cfr. art. 369 cpv. 7 CP). Quindi le sentenze eliminate non devono poter essere utilizzate a detrimento dell’interessato. Il nuovo diritto precisa i punti seguenti:
− Il divieto di utilizzazione di cui all’articolo 369 capoverso 7 CP è stato introdot-
to per creare un equilibrio tra l’interesso dello Stato al perseguimento dei reati da una parte e la necessità di una piena riabilitazione degli interessati dall’altra121. La norma attuale non precisa però la cerchia dei destinatari. Il divieto di utilizzazione vale senza dubbio per le autorità della giustizia penale (per la commisurazione della pena, per la previsione o la valutazione del peri-
121 Così nel messaggio FF 1999 1846.