Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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travvenzione, ragion per cui la riserva è rimasta lettera morta. Se tuttavia tale caso dovesse prodursi, il sistema VOSTRA sarebbe pronto, visto che il rispetto di un’interdizione del genere può essere controllato soltanto a mezzo dell’estratto per privati. Viene pertanto mantenuto il meccanismo attuale (cfr. cpv. 1 lett. b n. 2).

− D’ora in avanti saranno iscritte tutte le sentenze di riferimento straniere pro-

nunciate contro un adulto (cfr. cpv. 1 lett. c). La norma non restringe ulteriormente il campo indicando determinate categorie di reati, in quanto questi non verranno più trascritti (cfr. n. 1.3.1.3). Infatti, secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera d numero 1, le sentenze straniere non sono iscritte nel casellario giudiziale se la pena per i reati in questione non supera un determinato minimo sanzionatorio. In tal modo è garantito che la criminalità «fisiologica» non figuri nell’estratto per privati. Non occorrono pertanto condizioni più restrittive per l’estratto per privati (tipo l’innalzamento della sanzione minima).

− Anche il diritto attuale (art. 371 cpv. 2 CP) prevede quanto statuito al capover-

so 1 lettera d, ossia che una sentenza pronunciata contro un minore figura nell’estratto per privati soltanto se questi ha commesso anche in età adulta reati soggetti all’obbligo d’iscrizione. Il nuovo testo specifica semplicemente che vanno iscritte anche le sentenze miste. Sono miste le sentenze riguardanti reati commessi sia prima sia dopo aver compiuto 18 anni (cfr. art. 3 cpv. 2 DPMin).

Finora la legge non esplicitava che anche le sentenze svizzere pronunciate contro minorenni venivano iscritte soltanto se riferite a crimini e a delitti (per analogia all’art. 371 cpv. 1 CP). Naturalmente ai giovani non vanno applicate condizioni d’iscrizione più severe di quelle previste per gli adulti.

Anche le sentenze pronunciate contro minorenni sono iscritte soltanto se viene inflitta una sanzione (e non si prescinde quindi dalla pena): ciò si evince dalle condizioni generali per l’iscrizione di questo tipo di sentenza, formulate senza riferimenti sanzionatori (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. c).

Come illustrato in precedenza nel commento all’articolo 36 capoverso 2, i dati dell’estratto consultato online non sono del tutto identici a quelli figuranti sull’estratto stampato; le differenze sono definite in un’ordinanza. L’articolo 43 capoverso 2 conferisce inoltre al Consiglio federale la facoltà di stabilire le indicazioni supplementari figuranti soltanto sull’estratto stampato.

L’articolo 43 capoverso 3 disciplina la durata della conservazione delle sentenze di riferimento. Le regole di calcolo sono state fortemente rivedute rispetto al diritto vigente (cfr. art. 371 cpv. 3–5 CP). In linea di massima si continuerà ad applicare la regola dei due terzi (cfr. cpv. 3 lett. a). Soltanto alle pene con la condizionale, totale o parziale (cfr. cpv. 3 lett. b) e alle multe per contravvenzione (cfr. cpv. 3 lett. c) si applicano termini di conservazione ridotti. È per contro stata stralciata la regola speciale prevista all’articolo 371 capoverso 4 CP e applicabile a tutte le misure, regola che risultava in una durata di conservazione dimezzata (cfr. infra). Il calcolo è altresì stato semplificato in quanto la regola aggiuntiva contenuta nell’articolo 371 capoverso 5 CP per rintracciare il percorso criminale di una persona si applica ormai a tutte le sentenze iscritte (quindi anche alle pene con la condizionale; cfr. cpv. 3 lett. d).

In merito all’articolo 43 capoverso 3 lettera a va osservato quanto segue: