Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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− Una volta la regola dei due terzi secondo l’articolo 371 capoverso 3 CP si
applicava soltanto alle pene, mentre per le misure la durata di conservazione veniva dimezzata. Tale prassi ha prodotto risultati discutibili, in particolare nel caso della combinazione di pene e di misure nel cui caso i termini decorrevano dal passaggio in giudicato (ossia le misure non terapeutiche quale l’interdizione di esercitare una professione). Qualche esempio per illustrare la situazione: nel diritto vigente, una pena detentiva di due anni senza la condizionale è eliminata da VOSTRA dopo 17 anni (15+2) e non figura più nell’estratto per privati dopo 11,3 anni (2/3 di 17). Se il giudice abbina la pena a un’interdizione di esercitare una professione, dopo appena 8,5 anni (17:2) la sentenza non figura più nell’estratto per privati, sebbene la punizione sia più dura. S’intende inoltre stralciare l’articolo 371 capoverso 4 CP poiché non è logico che il fatto di abbinare un trattamento ambulatoriale alla pena senza condizionale riduca il tempo durante il quale un’iscrizione figura nell’estratto per privati.
La rinuncia alla regola del dimezzamento pare giustificata anche per le misure terapeutiche stazionarie perché, nelle sentenze che dispongono misure, l’effettiva durata della misura non è per forza correlata alla gravità del reato (colpa). L’accento è posto sul bisogno di trattamento. L’idea di dimezzare i termini mirava a riequilibrare la situazione a favore dell’interessato. Ma i risultati non sono sempre stati soddisfacenti, come dimostra il seguente esempio: nelle misure molto lunghe (p. es. 15 anni), dimezzare la durata dell’iscrizione può avere per conseguenza che questa non figura più nell’estratto per privati appena l’interessato è rilasciato dalla misura (inizio della decorrenza dei termini). La registrazione in VOSTRA dal passaggio in giudicato della sentenza dura di fatto 30 anni (15+15); il dimezzamento dei termini implica la non visibilità nell’estratto per privati dopo 15 anni. Per tener conto del legittimo interesse di terzi a essere informati, l’iscrizione dovrebbe restare visibile per un determinato tempo dopo il rilascio dalla misura (termine di base). La regola dei due terzi del capoverso 3 lettera a, pur non risolvendo il problema, esplica tuttavia il suo effetto (non visibilità nell’estratto per privati sin dal rilascio) soltanto per le misure che durano più di 30 anni.
− Il capoverso 3 lettera a prevede quindi la regola dei due terzi per tutte le san-
zioni (a meno che si tratti di un caso secondo le lett. b–d). Il parametro di riferimento è la durata di conservazione complessiva disciplinata all’articolo 41 capoverso 3 per l’estratto 2+ per autorità.
− Finora mancava una regola esplicita per le pene detentive a vita. Tuttavia, due
terzi di una sanzione a vita sono sempre una sanzione a vita, per cui l’integrazione al capoverso 3 lettera a secondo periodo non costituisce una vera innovazione.
L’articolo 43 capoverso 3 lettera b continua a contenere un rinvio speciale (cfr. art. 371 cpv. 3bis CP) per le pene con la condizionale totale o parziale. Tali sentenze non figurano più nell’estratto per privati una volta trascorso il periodo di prova, a condizione che:
− non sia stata disposta una misura stazionaria. Il problema è sorto con la rinun-
cia alla regola del dimezzamento (cfr. supra), che dava luogo a un riferimento speciale. Per l’esecuzione stazionaria, il calcolo dei termini non dovrebbe fon-