Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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darsi sulla pena con la condizionale totale o parziale, ma sulla misura stazionaria. In questi casi si applica la regola dei due terzi prevista al capoverso 3 lettera a;

− sia scaduta l’interdizione di esercitare una professione (secondo l’art. 67 CP

ossia l’art. 50 CPM) eventualmente abbinata alla pena. Tali interdizioni possono essere inflitte per una durata da sei mesi a cinque anni; è quindi piuttosto probabile che il periodo di prova per la pena condizionale duri meno dell’interdizione. Va evitato che la sentenza (superato il periodo di prova) non figuri più nell’estratto per privati pur sussistendo ancora l’interdizione di esercitare una professione. Per tale eventualità il capoverso 3 lettera b prevede che la sentenza di riferimento sia visibile nell’estratto per privati finché non prende fine l’interdizione. Anche questo problema è riconducibile alla rinuncia alla regola del dimezzamento per le misure, la quale dà tuttora luogo a un rinvio speciale (cfr. supra);

− l’interessato abbia superato con successo il periodo di prova. Il capoverso 3

lettera b secondo periodo introduce la definizione legale del concetto di insuccesso del periodo di prova. L’impostazione in funzione della decisione successiva iscritta corrisponde all’attuale programmazione di VOSTRA. Per decisione d’insuccesso s’intendono la proroga del periodo di prova, l’ammonimento e la mancata revoca. Anche la revoca è di per sé una decisione d’insuccesso, ma in tal caso non sussiste più una pena condizionale e la sentenza rientra nel capoverso 3 lettera a. Tali decisioni andrebbero pronunciate soltanto se il condannato viola effettivamente il periodo di prova, ad esempio commettendo nuovi crimini o delitti (per i reati commessi all’estero è determinante la qualifica svizzera; cfr. DTF 80 IV 214), sottraendosi all’assistenza riabilitativa o disattendendo le norme di condotta (cfr. art. 46 CP). In questi ultimi casi VOSTRA riesce a individuare l’insuccesso del periodo di prova soltanto se è stata iscritta la relativa decisione. Ecco perché appare logico il riferimento generalizzato alla decisione d’insuccesso. Tale accorgimento permette altresì di evitare giudizi contraddittori riconducibili a errori nel processo decisionale. Infatti, nella prassi abbondano i casi in cui il giudice pronuncia una decisione d’insuccesso sebbene il periodo di prova, stando alle regole generali, non sia stato violato affatto (p. es. perché al momento del reato la sentenza non era ancora stata pronunciata, perché era già terminato il periodo di prova, perché l’interessato aveva commesso soltanto una contravvenzione o perché era già scaduto il termine di tre anni per la revoca). Poiché la legge vigente non statuisce in maniera vincolante l’inizio del periodo di prova, nella prassi prevalgono varie letture riguardo all’effettiva decorrenza dei termini; pertanto si propone di disciplinare l’inizio del periodo di prova all’articolo 44 capoverso 4 CP (cfr. l’art. 106 con le modifiche del diritto vigente).

L’articolo 43 capoverso 3 lettera c prevede ormai un periodo di prova legale per tutte le sentenze infliggenti una multa per un delitto (p. es. in seguito ad attenuazione della pena secondo l’art. 48a CP). Il motivo di tale innovazione risiede nel fatto che l’attuale termine di 6,6 anni per la visibilità delle multe per delitti nell’estratto per privati (cfr. art. 371 cpv. 3 CP) appare troppo lungo. Il trattamento non richiede molto tempo e la disciplina si applica anche alle sentenza già iscritte. Vale in particolare quanto segue: