Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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− Il periodo di prova è inutile per le sentenze che prevedono una multa per una
contravvenzione, le quali non figurano comunque nell’estratto per privati; non vanno disciplinate nemmeno le sentenze straniere, poiché le multe inflitte all’estero non sono iscritte (cfr. condizioni d’iscrizione all’art. 18 cpv. 1 lett. d).
− Tuttavia, non essendoci alcuna decisione d’insuccesso per tali sentenze, va
disciplinato esplicitamente come determinare il successo del periodo di prova. Non pare opportuno rinviare alle regole generali applicabili in materia, poiché nel caso in specie non è possibile sottrarsi all’assistenza riabilitativa o disattendere le norme di condotta.
− La regola al capoverso 3 lettera c si applica soltanto se la multa per contrav-
venzione è l’unica sanzione inflitta, ragion per cui non occorre la specifica «senza contenere una misura stazionaria ordinata simultaneamente o successivamente alla sentenza».
La regola dell’articolo 43 capoverso 3 lettera d per rintracciare il percorso criminale di una persona non è nuova (cfr. art. 371 cpv. 5 CP), ma in futuro si applicherà anche alle sentenze che prevedono pene con la condizionale. Sono inoltre state apportate le seguenti modifiche:
− L’attuale tenore dell’articolo 371 capoverso 5 CP è impreciso: infatti recita «la
sentenza viene riportata nell’estratto», riferendosi quindi al solo caso in cui il termine per l’estratto privato non è ancora scaduto. Dal messaggio (FF 1999 1667) si evince però chiaramente che tutte le sentenze (anche quelle eliminate) tornano a figurare nell’estratto per privati non appena ne viene iscritta una nuova.
− Il riferimento al termine di cui all’articolo 41 capoverso 3 è necessario per
chiarire il periodo massimo per il quale tali sentenze dovranno continuare a figurare nell’estratto per privati. Il diritto vigente precisa che vi figureranno soltanto fino all’eliminazione della nuova sentenza (limite massimo). Nel nuovo diritto questa eliminazione non funge da criterio dato che le sentenze di riferimento per delitti e crimini sono conservate molto più a lungo. Prendendo a riferimento la visibilità nell’estratto per autorità 2+, si mantiene l’analogia con il diritto attuale.
Il diritto transitorio (art. 107 cpv. 1) propone di calcolare tutti i termini in base alle nuove regole (per analogia al n. 3 cpv. 1 disp. fin. della modifica del 13.12.2002 del Codice penale). Non viene pertanto adottata la soluzione prevista al numero 3 capoverso 3 delle disposizioni finali del 2002, ossia che quanto non figurava più nell’estratto per privati non dovrà figurarvi nemmeno nel nuovo diritto. Anche alle sentenze figuranti negli estratti per privati si applicherà quindi il nuovo regime, e tutti i termini delle sentenze iscritte in VOSTRA saranno ricalcolati.
2.3.2.2 Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA
Questo capitolo illustra nel dettaglio i diritti di accesso delle autorità che tengono il casellario giudiziale (art. 44–45). Sono elencate le autorità con diritto di accesso online ai pertinenti estratti e gli scopi per i quali possono consultare i dati di VO-STRA (art. 46–49). Un altro argomento affrontato è l’ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 50). Il capitolo specifica inoltre le autorità che