Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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possono consultare su domanda scritti i diversi tipi di estratti del casellario giudiziale, nonché i compiti per i quali è ammessa la consultazione (art. 51–53 e 55). Infine approfondisce alcune importanti modalità in materia di diritto di accesso (art. 54).
Si rinuncia alla possibilità di definire in un’ordinanza i diritti di accesso a titolo sperimentale (cfr. art. 367 cpv. 3 CP). Infatti, la legge federale sulla protezione dei dati prevede già una norma specifica sul trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota (cfr. art. 17a LPD). Non vi è motivo per applicare condizioni differenti ai «sistemi pilota» nel settore del casellario giudiziale.
La nuova impostazione degli estratti (cfr. n. 1.3.1.1) richiede il coordinamento e l’adeguamento dei diritti di accesso esistenti (cfr. art. 367 cpv. 2 e 4 in combinato disposto con l’art. 365 CP; art. 1–22 Ordinanza VOSTRA). Tuttavia, per la maggior parte delle autorità già dotate di diritto di accesso dovrebbe cambiare ben poco, dato che l’attuale estratto destinato a loro presenta molte similitudini con l’estratto 2+ e 2– per autorità. In alcuni casi è stato ridefinito l’accesso ai procedimenti penali pendenti o precisata la finalità della consultazione. In futuro, tutti i diritti di accesso si fonderanno su una base legale in senso formale. Attualmente, determinati diritti di accesso accordati previa domanda scritta sono disciplinati soltanto in un’ordinanza (cfr. art. 22 Ordinanza VOSTRA), il che non è conforme alle normative vigenti poiché i dati figuranti nel casellario giudiziale costituiscono dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 3 lett. c n. 4 LPD in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 2 LPD). La situazione è sostanzialmente diversa per le autorità che con la nuova legge potranno accedere all’estratto 1 per autorità (cfr. art. 44–46). Va infine evidenziato che, rispetto a prima, potrà accedere a VOSTRA un numero molto più elevato di autorità (cfr. la panoramica al n. 1.3.1.7).
Art. 44 Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero
Il Casellario giudiziale svizzero, in quanto detentore dei dati di VOSTRA, dispone di un diritto di accesso generale ai dati che vi sono salvati. Tuttavia, il trattamento dei dati in VOSTRA è consentito soltanto nella misura in cui sia necessario per adempiere i compiti descritti in dettaglio nell’articolo 4. In ultima analisi, tutti questi compiti possono essere sussunti nel concetto generale di «tenuta dei registri». Il Casellario giudiziale svizzero è la sola autorità che ha diritto di accedere a tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA.
Art. 45 Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del
Servizio di coordinamento della giustizia militare
Sia i servizi di coordinamento cantonali (SERCO) sia il Servizio di coordinamento della giustizia militare forniscono servizi a favore di altre autorità (cfr. i compiti di cui agli art. 5 e 6). A tal fine, tutti questi servizi di coordinamento si collegano a VOSTRA con il profilo di accesso delle autorità per le quali svolgono determinate operazioni. Poiché i servizi di coordinamento cantonali operano per autorità dotate di profili di accesso differenziati, i loro diritti di accesso variano a seconda del caso (cfr. art. 45 cpv. 1). In effetti, i SERCO – alla stregua del Servizio di coordinamento della giustizia militare (operante esclusivamente nel campo della giustizia militare) – forniscono i loro servizi anche ad autorità con accesso all’estratto 1 per autorità;