Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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pertanto possono accedere a tutti i dati figuranti in tali estratti. Non possono invece accedere ai dati il cui trattamento è di competenza esclusiva del Casellario giudiziale svizzero (cfr. elenco all’art. 45 cpv. 2).
Art. 46 Accesso online all’estratto 1 per autorità
Nel sistema di gestione dei dati penali, l’estratto 1 per autorità (cfr. art. 40) è lo strumento di consultazione più ampia dei dati figuranti in VOSTRA. Poiché il casellario giudiziale è in primo luogo una banca dati per le autorità della giustizia penale, la visione completa di tutti i dati delle sentenze dovrebbe essere concessa soltanto alle autorità che operano in ambito penale. Potranno dunque consultare online l’estratto 1 per autorità le autorità giudicanti del diritto penale e le autorità amministrative con competenze penali, i ministeri pubblici e i servizi di polizia (nella misura in cui conducono indagini secondo il CPP), le autorità penali dei minorenni, le autorità preposte all’assistenza giudiziaria, le autorità d’esecuzione delle pene e le autorità d’esecuzione delle misure. Se adempiono compiti che non hanno nulla a che vedere con l’amministrazione della giustizia penale o compiti di natura puramente preventiva, le autorità dovranno accontentarsi di estratti meno esaustivi e di diritti di accesso più limitati. Le possibilità di accesso vengono quindi limitate di conseguenza. In dettaglio la situazione si presenta come segue:
Articolo 46 lettera a (autorità della giustizia penale)
Sono da sempre dotate di un ampio diritto di accesso online le autorità della giustizia penale comune (cfr. art. 367 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a CP). Rientrano in tale categoria i ministeri pubblici dei Cantoni, le autorità penali dei minorenni, le autorità giudicanti del diritto penale comune, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c CPP. Nella nuova legge non s’intende più utilizzare l’espressione «autorità della giustizia penale» (cfr. quanto esposto in merito all’art. 7). Le autorità della giustizia militare non dispongono per contro di alcun diritto di accesso online ai dati di VOSTRA (cfr. art. 51). L’accesso riservato alle autorità della giustizia penale è da sempre limitato allo scopo dell’«attuazione di procedimenti penali» (art. 365 cpv. 2 lett. a CP). Il presente avamprogetto esplicita tale finalità, sinora molto vaga, indicando vari scopi specifici.
Articolo 46 lettera b (autorità amministrative con competenze penali)
Contrariamente a quanto previsto finora (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b Ordinanza VO-STRA), in futuro le autorità amministrative federali e cantonali che svolgono procedimenti penali o adottano decisioni penali in virtù del diritto federale disporranno di un diritto di accesso online e di un accesso ai dati sui procedimenti penali pendenti. La loro attività è del tutto paragonabile a quella delle autorità penali, ragion per cui gli scopi indicati alla lettera b sono identici a quelli previsti alla lettera a.