Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Articolo 46 lettera c (servizio dell’UFG competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale)

Il servizio dell’UFG cui compete l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale disporrà di un diritto di accesso online nonché di un accesso ai dati sui procedimenti penali pendenti (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c Ordinanza VOSTRA).

Articolo 46 lettera d (autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure)

Sono da sempre dotate di un ampio diritto di accesso online anche le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure (art. 367 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a CP). Sono di norma collegati i servizi centrali cui compete l’esecuzione delle pene e delle misure e, a volte, quelli dell’assistenza riabilitativa. L’articolo 365 capoverso 2 lettera c CP è talmente vago nel definire «l’esecuzione delle pene e delle misure» da creare problemi nella prassi. Non sorprende dunque che in occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), taluni abbiano chiesto nuovi diritti di accesso per servizi già dotati della possibilità di accedere online131. Per maggiore trasparenza sono stati meglio definiti anche i singoli scopi di accesso previsti nel settore dell’esecuzione.

Articolo 46 lettera e (servizi di fedpol che svolgono indagini di polizia giudiziaria)

Oggi i diritti di accesso online di fedpol sono disciplinati all’articolo 21 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA, sotto forma di disposizione transitoria (cfr. art. 367 cpv. 3 CP).

Come illustrato in precedenza (cfr. n. 1.1.1), nel 2009 è stata posta in consultazione una proposta di modifica del Codice penale che intendeva ancorare i diritti di accesso di fedpol in una base legale in senso formale ed è stata approvata da una grande maggioranza di partecipanti. Alla luce della presente normativa, la proposta va tuttavia rielaborata nei suoi fondamenti e maggiormente adeguata alla terminologia del nuovo CPP. Le principali modifiche rispetto all’avamprogetto del 2009 e alla normativa attuale sono illustrate qui appresso.

− Finora tutti i servizi di fedpol ricevevano le medesime informazioni indipen-

dentemente dalle loro mansioni132. Beneficeranno tuttavia dei diritti di accesso

131 Durante la consultazione il Gruppo Svizzero di Criminologia (GSC) ha chiesto l’accesso a VOSTRA per le autorità di collocamento e di esecuzione, al fine di formulare previsioni sulla cui base decidere se mitigare il regime di detenzione e concedere la liberazione condizionale. In tale contesto è però stato dimenticato che il diritto vigente prevede già l’iscrizione in VOSTRA delle decisioni di esecuzione di queste autorità. Il Cantone NE e la Conferenza Svizzera delle Direttrici e Direttori dell’Assistenza Riabilitativa (CSDAR) hanno chiesto un diritto di accesso per i servizi dell’assistenza riabilitativa per essere in grado di meglio valutare il rischio di recidiva e prevenire più efficacemente la commissione di nuovi reati (art. 93 cpv. 1 CP). Anche in questo caso, il diritto vigente consente a questi servizi di collegarsi al casellario giudiziale in qualità di autorità di esecuzione. Nei fatti è tuttavia raro che facciano uso di tale facoltà.

132 L’art. 21 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA distingue tra «prevenzione» (lett. a), «indagini preliminari» (lett. b) e «indagini di polizia giudiziaria» (lett. c). Già oggi fedpol può utilizzare i dati di VOSTRA sia per la prevenzione sia per la repressione dei reati.