Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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estesi secondo l’estratto 1 per autorità133 soltanto i servizi di fedpol incaricati di reprimere i reati nell’ambito della procedura preliminare secondo gli articoli 299 segg. CPP (casi in cui sussistono indizi di reato). Significa che l’accesso all’estratto 1 per autorità è concesso soltanto per compiti legati alle «indagini di polizia giudiziaria»134. Nell’ambito disciplinato dal CPP, fedpol è assoggettata al MPC135, ragion per cui alla polizia giudiziaria sono attribuiti i medesimi diritti di informazione anche riguardo a VOSTRA.
Per contro, i servizi di fedpol che compiono le cosiddette «indagini preliminari»136 o agiscono a titolo preventivo (p. es. nel campo di applicazione della legge sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione o della legge sul riciclaggio di denaro) o eseguono incarichi speciali non considerati autentiche attività di indagine miranti al perseguimento di reati (p. es. «misure di respingimento ed espulsioni» o «protezione dei magistrati»), hanno diritto di accedere soltanto all’estratto 2+ per autorità, nel quale i dati sono conservati meno a lungo e che non contiene copie delle decisioni (cfr. art. 47 lett. a).
− I singoli scopi di accesso sono stati riformulati in modo più preciso. Ora viene in particolare fatto riferimento ai compiti previsti nella legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360).
− D’ora innanzi anche lo scambio di informazioni di polizia su scala internazionale è disciplinato esaustivamente. La trasmissione di informazioni all’estero non passa soltanto per Interpol ed Europol, ma anche attraverso la cooperazione bilaterale di polizia e l’associazione a Schengen. Per quanto concerne i dati di
133Secondo l’articolo 300 capoverso 1 CPP, la procedura preliminare si suddivide in due
parti: l’attività investigativa della polizia e l’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero. L’«attività investigativa» della polizia è avviata se vi sono indizi di reato (cfr. art. 299 cpv. 2 CPP). Il pubblico ministero dirige l’«istruzione», che apre formalmente non appena emergono «sufficienti indizi di reato» (cfr. art. 309 cpv. 1 CPP, che menziona anche altri motivi di apertura dell’istruzione). L’accesso all’estratto 1 per autorità è garantito nei due generi di procedura.
134Prima dell’entrata in vigore del CPP, l’espressione «indagini di polizia giudiziaria» era in
parte utilizzata in senso più ristretto. Nell’ambito del casellario giudiziale (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. c CP) designava soltanto le indagini di polizia giudiziaria compiute nell’ambito di un procedimento penale formalmente aperto dal pubblico ministero. Oggi questa nozione va distinta da quella di indagini preliminari ed è impiegata per indicare l’attività repressiva nell’ambito di tutta la procedura preliminare secondo il CPP. In futuro non vi saranno confusioni terminologiche, dal momento che l’art. 46 lett. e n. 1 rinvierà esplicitamente alla procedura preliminare secondo gli art. 299 segg. CPP.
135Cfr. art. 307 cpv. 2 e art. 312 CPP.
136In precedenza nemmeno il concetto di «indagine preliminare» era sempre impiegato in
modo uniforme. Attualmente designa l’attività della polizia criminale volta all’«accertamento di reati già commessi». Quindi anche le indagini preliminari servono al perseguimento dei reati, anche se in questi casi non vi è ancora alcun indizio concreto, ragion per cui questo ambito non è disciplinato dal CPP. Le indagini preliminari, così come le indagini per la prevenzione dei reati, sono disciplinate nella legislazione in materia di polizia. Le indagini preliminari non servono quindi a prevenire i reati ma, a uno sguardo superficiale, è difficilissimo distinguerle da attività preventive. Questo genere di indagini delle autorità inquirenti è disciplinato sul piano federale nella legge sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e nella legge sul riciclaggio di denaro ed è limitato ai reati commessi in determinati settori. I dati di VOSTRA sono impiegati per le analisi previste in tali ambiti, ma di per sé questi dati non costituiscono indizi di reato sufficienti (cfr. al riguardo le osservazioni ad art. 47 lett. c n. 1).