Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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VOSTRA, le informazioni sono sempre scambiate secondo lo stesso principio, illustrato qui appresso.

La normativa attuale su Interpol ed Europl (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. d e h Ordinanza VOSTRA) parte dal presupposto che i servizi di polizia stranieri devono poter accedere al casellario giudiziale soltanto nella misura in cui possono farlo i servizi di polizia svizzeri. Poiché il flusso di informazioni con l’estero deve continuare a essere modellato sul flusso di dati all’interno del Paese, per determinare la portata della trasmissione di dati VOSTRA ai servizi di polizia stranieri, è importante sapere se all’estero le informazioni serviranno per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria137(accesso all’estratto 1 per autorità secondo l’art. 46 lett. e n. 2−5) o soltanto per individuare o prevenire reati (accesso all’estratto 2+ per autorità secondo l’art. 47 lett. a n. 3−6).

− Inoltre si tiene conto anche di recenti cambiamenti del diritto. L’avamprogetto

riprende così l’articolo 367 capoverso 2 lettera l nCP (cfr. FF 2012 141), che conferisce un diritto di accesso al Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione (cfr. art. 47 lett. a n. 11).

Tenuto conto di quanto precede, fedpol può accedere all’estratto 1 per autorità per i seguenti scopi:

− Perseguimento dei reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria

(art. 46 lett. e n. 1)

Il diritto di accesso online è impostato sull’attività della Polizia giudiziaria federale (PGF), segnatamente delle tre unità di competenza «Indagini sedi distaccate»138, «Indagini centro»139 e «Indagini impieghi speciali»140, nonché degli «Ufficiali inquirenti PGF»141. La PGF svolge indagini nei settori rientranti nella giurisdizione federale (art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP). Nella pratica, questi servizi si occupano soprattutto di indagini di polizia indipendenti (prima dell’apertura di un’istruzione da parte del MPC). I dati di VOSTRA servono a perseguire i reati nell’ambito della procedura preliminare disciplinata nel CPP, in particolare a confermare un sospetto, a evitare indagini parallele, a verificare la credibilità in occasione degli interrogatori, nonché a proteggere gli agenti infiltrati controllando le persone appartenenti all’ambiente dell’autore con i quali l’agente infiltrato entra in contatto. Possono di conseguenza essere controllate anche persone non coinvolte nel procedimento, nella misura in cui è rispettato il principio della proporzionalità e il controllo è realmente necessario per tutelare la sicurezza dell’agente.

− Trasmissione di informazioni a Interpol nell’ambito di indagini di polizia

giudiziaria (art. 46 lett. e n. 2)

137 Si intendono le indagini fondate su indizi concreti (per analogia con la procedura preliminare secondo l’art. 299 CPP).

138 Ne fanno parte le divisioni: Indagini Losanna, Indagini Zurigo, Indagini Lugano.

139 È suddivisa in tre divisioni: Indagini Berna, Indagini Protezione dello Stato, Indagini Terrorismo.

140 Si compone di tre divisioni: Indagini forensi e informatiche, Indagini Impieghi speciali, Osservazione.

141 Gli ufficiali inquirenti sono responsabili del coordinamento e della direzione delle indagini che interessano più divisioni. Interlocutori del MPC, possono chiedergli l’apertura di una procedura d’indagine. Assicurano inoltre lo scambio d’informazioni con il Servizio delle attività informative della Confederazione e con altre unità della Confederazione.