Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Articolo 47 lettera c (servizi cantonali di polizia che non svolgono indagini di polizia giudiziaria)

Se non svolgono indagini di polizia giudiziaria150, i servizi cantonali di polizia hanno accesso soltanto all’estratto 2+ per autorità:

− Accertamento e prevenzione di reati (art. 47 lett. c n. 1)

Nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) è stata sottolineata l’utilità dell’accesso a VOSTRA a fini di prevenzione dei reati soprattutto nei settori nei quali la LMSI prevede la competenza dei Cantoni. Il diritto di accesso sancito nell’articolo 47 lettera c numero 1 va però inteso in senso esteso e comprende anche le attività di prevenzione disciplinate sul piano cantonale. L’accesso all’estratto per autorità 2+ serve quindi a difesa dai pericoli in senso lato151 e gli scopi di accesso sono i medesimi di quelli perseguiti dal Servizio delle attività informative della Confederazione (cfr. in proposito le osservazioni ad art. 47 lett. b n. 1).

Le indagini preliminari tese ad accertare i reati non fanno più parte della procedura preliminare secondo l’articolo 299 CPP152. Infatti i Cantoni competenti per questo genere di indagini le disciplinano nelle loro leggi sulla polizia. È indubbio che VOSTRA non ha alcuna utilità per trovare il responsabile di un reato. Infatti, un investigatore non può certo concludere che una persona abbia commesso un reato per il solo motivo che è registrata in VOSTRA. VOSTRA permette piuttosto ai servizi di polizia di tracciare un quadro dei possibili pericoli analizzando la situazione e le possibili minacce. Tale analisi può servire sia per accertare i reati sia per prevenirli. Naturalmente, i dati di VOSTRA possono essere consultati soltanto se il diritto cantonale ha disciplinato esplicitamente il compito di compiere tali analisi (cfr. in merito alle corrispondenti competenze sul piano federale l’art. 2 lett. c LUC).

− Interpretazione dei dati delle banche dati di polizia (art. 47 lett. c n. 2)

Diversamente da quanto avviene per fedpol, la cui attività è disciplinata sul piano federale, non è tenuto conto dei compiti speciali affidati ai servizi cantonali di polizia dal diritto cantonale. È fatta eccezione per l’utilizzazione di VOSTRA per interpretare i dati delle banche dati di polizia. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), la CCPCS e i Cantoni di Argovia, di Turgovia e di Zugo hanno accennato a tale scopo di accesso, che permette di evitare conclusioni fuorvianti nella misura in cui consente di interpretare correttamente i dati provenienti da sistemi d’informazione di polizia (p. es. registro nazionale di polizia o RIPOL), spesso registrati sulla base di semplici sospetti. Poiché da VOSTRA emerge se in un caso specifico è stata pronunciata una decisione nel merito, la polizia sarà meno portata a considerare colpevole un semplice sospettato. Il Cantone del Vallese ha auspicato che si fornisca un riscontro ai servizi di polizia sul lavoro svolto. Tali dati non sono però destinati a un’indagine di polizia giudiziaria, e pertanto può essere dato accesso soltanto all’estratto per autorità 2+ (cfr. per l’analogo diritto di accesso di fedpol l’art. 47 lett. a n. 9).

150 Cfr. sul concetto di «indagini di polizia giudiziaria» le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e nonché nota 134.

151 Cfr. sulla restrizione a determinati reati le osservazioni ad art. 46 lett. f.

152 Cfr. sul concetto di «indagini preliminari» le osservazioni alla nota 136.