Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Articolo 47 lettera d (servizi competenti per i controlli di sicurezza delle persone)

Questo diritto di accesso è impostato sull’attività del «Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» (CSP DDPS) e, dal 1° aprile 2011, anche su quella del «Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale» (CSP CaF; cfr. art. 3 cpv. 3 e 19 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 11 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone [OCSP; RS 120.4]). Ambedue i servizi beneficiano già di un accesso diretto ai dati sui procedimenti penali pendenti al fine di eseguire controlli di sicurezza civili e militari. Sinora però mancava una base legale esplicita (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. i e cpv. 4 CP). Si tratta di una svista normativa che occorre rettificare poiché l’articolo 20 capoverso 2 lettera d LMSI autorizza il CSP DDPS e il CSP CaF a chiedere informazioni sui procedimenti penali in corso alle competenti autorità di perseguimento penale. Ciò presuppone tuttavia che i servizi specializzati CSP siano al corrente dell’eventuale procedimento penale in corso, il che è possibile soltanto se possono consultare regolarmente le iscrizioni del casellario giudiziale.

Articolo 47 lettera e (Ufficio federale della migrazione)

L’UFM può già accedere direttamente a VOSTRA (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. e CP) e consultare i dati sui procedimenti penali pendenti (cfr. art. 367 cpv. 4 CP). Il diritto di accesso si limita a tre diversi scopi, ossia la «procedura di naturalizzazione» (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. g CP), la «pronuncia e la revoca di misure di allontanamento nei confronti degli stranieri secondo la LAsi nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero» (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. e CP) e l’«esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della LAsi» (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. f CP). L’articolo 47 lettera d riprende l’attuale impostazione, riformulando lo scopo dell’accesso:

− Naturalizzazioni (art. 47 lett. e n. 1)

La disposizione specifica che si tratta soltanto delle procedure di naturalizzazione su scala federale. Anche l’attuale scopo dell’«espletamento di procedure di naturalizzazione» (art. 21 cpv. 3 Ordinanza VOSTRA) include la possibilità di eseguire controlli successivi sulle persone naturalizzate entro il termine previsto per l’annullamento delle naturalizzazioni secondo l’articolo 41 della legge federale del 29 settembre 1952 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0). Per maggiore chiarezza tale eventualità sarà espressamente menzionata. Dato che i naturalizzati non sono più stranieri, non è possibile dar seguito alla richiesta formulata in sede di consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), ossia di restringere, con mezzi tecnici, il diritto di consultare i dati di stranieri figuranti in VOSTRA.

− Legge sugli stranieri (art. 47 lett. e n. 2)

Per il momento, nel settore degli stranieri è possibile consultare VOSTRA soltanto con riferimento a misure di respingimento, a espulsioni e ad allontanamenti dal territorio svizzero, il che all’atto pratico si rivela spesso fonte di problemi. I dati penali, contrariamente a quanto può far intendere lo scopo della normativa attuale, non servono per decidere sull’eventuale respingimento o il