Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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divieto di entrata, ma piuttosto per la decisione preliminare di rifiutare l’autorizzazione di soggiorno e di domicilio, ossia per disporre misure di sicurezza e coercitive. Per tale motivo è necessaria una formulazione più generica. In futuro sarà possibile consultare l’estratto del casellario giudiziale ogni qualvolta occorrono dati penali per adottare decisioni secondo la legge sugli stranieri.

− Legge sull’asilo (art. 47 lett. e n. 3)

Come nel caso delle decisioni rientranti nel campo di applicazione della legge sugli stranieri (cfr. n. 2 supra), anche per la legge sull’asilo lo scopo dell’accesso ai dati è formulato in modo troppo restrittivo. Nel settore dell’asilo, oltre all’«esame della dignità ad ottenere asilo», vi sono anche altre decisioni per le quali occorrono dati penali. In futuro sarà pertanto possibile accedere a VOSTRA per adottare tutte le decisioni secondo la legge sull’asilo per le quali sono necessari dati penali.

Articolo 47 lettera f (autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione)

Per sbrigare le procedure di naturalizzazione e di annullamento delle naturalizzazioni, le autorità cantonali competenti in materia devono poter accedere ai dati sulle condanne e i procedimenti penali pendenti. Conformemente alla disposizione transitoria dell’articolo 21 capoverso 3 Ordinanza VOSTRA (cfr. art. 367 cpv. 3 CP), tali autorità dispongono di un pertinente diritto di consultazione online. La proposta di disciplinare tale materia nella legge è già stata posta in consultazione nel 2009 (cfr. n. 1.1.1), quando è stata accolta dalla maggioranza degli interpellati. L’attuale revisione totale riprende pertanto tale proposta in forma leggermente modificata.

L’avamprogetto del 2009 prevedeva che le autorità comunali competenti in materia di naturalizzazione, comprese le loro commissioni speciali, dovessero continuare ad accontentarsi dell’estratto per privati. Il Consiglio federale ha confermato tale decisione nel suo parere relativo alla mozione Baumann 09.3460. La richiesta è stata dibattuta in modo controverso in sede di consultazione. Gli interpellati favorevoli a un accesso hanno argomentato che i Comuni sono la prima autorità a pronunciarsi in materia di naturalizzazione e dunque necessitano di una maggiore quantità di dati. Sovente l’estratto del casellario giudiziale è ormai sorpassato al momento della conclusione della procedura. Il timore di una divulgazione eccessiva dei dati penali è ritenuto infondato e, anzi, lascia intendere che la confidenzialità su scala comunale non sia garantita. Oggigiorno, nella maggior parte dei Comuni la procedura di naturalizzazione è di competenza dell’esecutivo oppure di una commissione speciale. Nei pochi Comuni in cui compete all’assemblea comunale decidere in merito alle naturalizzazioni, la decisione è preparata dall’amministrazione comunale. Le autorità comunali vanno messe sullo stesso piano istituzionale di quelle cantonali quando adempiono gli stessi compiti. L’articolo 50 capoversi 2 e 3 Cost. obbliga la Confederazione a tenere conto degli interessi dei Comuni. Nel caso specifico, il legislatore non ne ha tenuto conto. È ritenuto inopportuno che le autorità comunali decidano a favore di una naturalizzazione senza essere a conoscenza di procedimenti penali in corso, mentre le autorità cantonali hanno accesso ai dati di VOSTRA, che però non possono comunicare alle autorità comunali. L’accesso online per le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione consentirà di ridurre la mole di lavoro soltanto se i dati richiamati possono essere versati agli atti di naturalizzazione e trasmessi alle omologhe autorità comunali. Sinora il Consiglio federale ha motivato