Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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il rifiuto di accordare l’accesso su scala comunale con il rischio di un utilizzo abusivo dei dati sui procedimenti penali pendenti (rischio invero contenuto nel caso di decisioni adottate da una commissione speciale) e con il numero elevato di collegamenti che sarebbero necessari (che comporta di per sé un maggiore rischio di abusi). Quest’ultimo argomento mantiene tutta la sua attualità. Un collegamento online per i Comuni non è necessario. La soluzione ideale consisterebbe in un esame preliminare dei dati del casellario giudiziale su scala cantonale. Qualora l’esame rivelasse motivi d’impedimento, l’interessato potrebbe ritirare la domanda di naturalizzazione senza che tutti i suoi dati siano divulgati al Comune. Va inoltre considerato che in occasione della revisione totale in corso della legge sulla cittadinanza è previsto un obbligo di assistenza amministrativa a tutti i livelli (art. 45 AP-LCit). Tale obbligo costituisce una base legale sufficiente per la comunicazione dei dati del casellario giudiziale da parte dell’autorità cantonale di naturalizzazione alle autorità comunali competenti e garantisce che in futuro il Comune riceva le informazioni necessarie per decidere anche senza la concessione di numerosi nuovi collegamenti online. Alla luce dell’articolo 45 AP-LCit, la comunicazione di dati del casellario giudiziale ai Comuni non può essere giudicata un’elusione della legge.

Articolo 47 lettera g (autorità cantonali in materia di migrazione)

Nell’applicazione della legge sugli stranieri, le autorità cantonali in materia di migrazione (ossia la vecchia polizia degli stranieri; cfr. l’art. 367 cpv. 2 lett. g CP) potranno ora beneficiare dei medesimi diritti di accesso dell’UFM (cfr. supra art. 47 lett. d n. 2). Per tale motivo è stato riformulato lo scopo di accesso per le autorità cantonali in materia di migrazione, le quali in futuro potranno accedere ai dati sui procedimenti penali pendenti, visto che tali informazioni possono essere di particolare rilevanza per il coordinamento delle procedure (lett. f). Sotto il profilo materiale, l’accesso ai procedimenti penali pendenti non costituisce un’autentica novità, poiché già oggi le autorità della giustizia penale devono comunicare tali procedimenti, anche se l’attuazione pratica non è sempre ottimale153.

Articolo 47 lettera h (Stato maggiore di condotta dell’esercito)

Gli attuali diritti di accesso dello Stato maggiore di condotta dell’esercito (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. d e 4 in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. n–p CP) sono stati ripresi senza alcuna modifica.

Articolo 47 lettera i (servizi ai quali competono i controlli di sicurezza degli agenti di polizia)

In futuro gli agenti cantonali di polizia non potranno soltanto accedere ai dati figuranti in VOSTRA (cfr. art. 46 lett. f e art. 47 lett. c), ma potranno essi stessi subire un controllo di sicurezza da parte di un servizio cantonale. Lo stesso vale per gli aspiranti poliziotti. Si tratta di una richiesta formulata dai Cantoni di San Gallo e di

153 Cfr. art. 97 cpv. 3 LStr in combinato disposto con l’art. 82 dell’ordinanza del 24 ott. 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) nonché le osservazioni ad art. 64.