Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Zurigo e dalla CCDGP in occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1). Chiedevano la possibilità di svolgere un controllo di questo tipo fondandosi sull’estratto del casellario giudiziale «integrale», concetto da relativizzare visto che all’epoca non interessava una nuova impostazione dell’estratto (né una registrazione a vita dei dati penali). L’estratto 2+ per autorità, che fornisce informazioni molto più complete dell’estratto per privati, dovrebbe dunque essere sufficiente. Al momento i controlli di sicurezza che non rientrano nella LMSI si fondano unicamente sull’estratto per privati. Le informazioni contenute in tale estratto sono insufficienti, come lo sono per i controlli di sicurezza previsti dalla LMSI. Il diritto di accesso è accordato unicamente ai servizi ai quali, in virtù della legislazione cantonale, competono tali compiti. I Cantoni dovranno dunque emanare una pertinente legislazione di applicazione. L’avamprogetto non indica alcun servizio federale aggiuntivo poiché i collaboratori di fedpol generalmente sono già soggetti al controllo di sicurezza previsto dalla LMSI.
Articolo 47 lettera j (servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati)
In futuro i servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati (sia che si tratti di autorizzare le persone a lavorare in un’impresa di sicurezza privata o di autorizzare l’esercizio dell’attività d’impresa di sicurezza) potranno accedere online all’estratto 2+ per autorità. Attualmente le autorità cantonali di autorizzazione possono consultare soltanto l’estratto per privati. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), la CCDGP e i Cantoni di Neuchâtel e dei Grigioni hanno chiesto un diritto di accesso speciale per tali autorità, il che lascia presumere che i dati figuranti nell’estratto privato per autorità non sono sufficienti per effettuare i controlli di sicurezza. Il 12 novembre 2010 la CCDGP ha approvato un «Concordato sui servizi di sicurezza privati» e raccomandato ai Cantoni di aderirvi entro la fine del 2012. Il concordato, che intende uniformare le regole cantonali di autorizzazione, prevede che ogni Cantone dovrà istituire un’autorità competente per autorizzare tali imprese.
Articolo 47 lettera k (UST)
Già attualmente l’UST riceve periodicamente dati di VOSTRA (art. 365 cpv. 2 lett. j CP in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA; cfr. nuovo art.
60) per l’adempire i compiti previsti dalla legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). L’UST necessita tuttavia di un accesso online a VOSTRA per potere, in caso di dubbio, ricontrollare i dati forniti. L’articolo 47 lettera k costituisce la base legale formale a tal fine.
Alla luce di 1 000 comunicazioni di VOSTRA all’anno, occorrono controlli manuali dell’identità per individuare le persone condannate nuovamente (dati sui quali si fondano gli studi sulla recidiva, ecc.) poiché l’UST, per motivi di protezione dei dati, utilizza soltanto le iniziali dei nomi. Inoltre, la modifica di una sentenza comporta di norma la ritrasmissione di dati, il che spiega perché ogni anno circa 1 500 sentenze sono comunicate in doppio. Per gli aggiornamenti del caso, l’UST necessita imperativamente di un accesso all’estratto 2+ per autorità.