Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Articolo 47 lettera l (servizi cantonali di coordinamento per il DNA)

La cancellazione tempestiva dei profili del DNA secondo gli articoli 16–19 della legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA; RS 363) dipende da determinate condizioni che a volte si realizzano soltanto nel corso del procedimento penale (p. es. esclusione dalla lista degli indagati, sospensione del procedimento, fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale, esecuzione della sanzione, ecc.). Per annotare nella banca dati sul DNA che sono adempite le condizioni per la cancellazione, occorre comunicare tale informazione conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA (RS 363.1); i Cantoni designano a tal fine un ufficio centrale responsabile della comunicazione.

Nel controllare tali dati, tuttavia, fedpol constata regolarmente che, per taluni profili del DNA, nel sistema non figura alcuna data di cancellazione, anche se dalla registrazione del profilo nella banca dati è trascorso un anno. Ciò può accadere perché non si è ancora verificato il motivo per la cancellazione secondo l’articolo 16 della legge sui profili del DNA (fatto che non pone problemi) oppure perché è stata indebitamente omessa la comunicazione che avrebbe dovuto essere trasmessa ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza sui profili del DNA. Per questa ragione, fedpol effettua controlli regolari per sincerarsi che i profili del DNA siano sempre effettivamente cancellati in conformità con la legge. A tal fine, i Servizi AFIS DNA comunicano ai servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA, per mezzo di uno speciale sistema di notificazione elettronico, tutte le persone per le quali mancano i dati riguardanti la cancellazione (una comunicazione per persona). È possibile determinare il Cantone competente grazie al numero di controllo del processo. Senza tale controllo, necessario in pochi casi, ma comunque molto oneroso, i profili del DNA indebitamente registrati rischierebbero di restare memorizzati nel sistema per troppo tempo. Il controllo è dunque anche nell’interesse della persona in questione ed è volto a garantire la protezione dei dati nel settore del DNA.

L’accesso all’estratto 2+ per autorità consentirà di rendere più efficienti tali controlli. Infatti, potendo appurare con celerità se un procedimento penale è ancora pendente o se è già stata pronunciata una sentenza penale passata in giudicato, si riuscirà a individuare l’autorità negligente con maggiore celerità e precisione. Senza accesso al casellario giudiziale occorrerebbe ogni volta ripercorrere l’intero iter processuale (dall’inchiesta di polizia, eventualmente fino all’esecuzione) per individuare l’autorità tenuta a comunicare un motivo di cancellazione. Oltretutto i dati comunicati sono spesso incompleti (sovente non è indicata la durata del periodo di prova). L’iscrizione nel casellario giudiziale consentirà dunque di trovare celermente i dati mancanti.

Per tale motivo, sia i servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza sui profili del DNA sia i Servizi AFIS DNA di fedpol potranno accedere all’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 11 e lett. l). Dato che in molti Cantoni il servizio di coordinamento in materia di DNA è aggregato al Servizio di coordinamento cantonale per il trattamento dei dati del casellario giudiziale (art. 5), il conferimento di tali diritti di accesso non renderà necessario collegare un numero rilevante di nuovi utenti.