Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Art. 48 Accesso online agli estratti 2– per autorità
Avranno accesso all’estratto 2– per autorità tutte le autorità attualmente collegate a VOSTRA senza diritto di accesso all’estratto 1 per autorità (cfr. art. 46), le quali necessitano di un collegamento online, ma non dei dati sui procedimenti penali pendenti (art. 42). Nello specifico si tratta delle autorità e degli scopi seguenti:
Articolo 48 lettera a (autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale)
L’attuale diritto di accesso delle autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. h in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. h CP) è stato ripreso senza alcuna modifica.
Articolo 48 lettera b (Organo di esecuzione del servizio civile)
Attualmente l’Organo di esecuzione del servizio civile dispone di un accesso online a VOSTRA per pronunciare l’esclusione dal servizio civile (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. j in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. l CP). A tale scopo però non ha alcuna necessità di consultare i dati sui procedimenti penali pendenti poiché l’esclusione è possibile soltanto in caso di condanna. Ecco perché gli è stato attribuito un diritto di accesso online all’estratto 2– per autorità. In tale ambito non vi saranno cambiamenti.
I dati sui procedimenti penali pendenti sono invece molto utili valutare l’idoneità a determinati impieghi; a tal fine, l’Organo di esecuzione del servizio civile oggi può, previa domanda scritta e con il consenso dell’interessato, consultare tali dati (cfr. art. 367 cpv. 4bis CP) accedendovi online (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. j in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. m CP). Non è opportuno accordare all’Organo di esecuzione del servizio civile un diritto di accesso online all’estratto 2+ per autorità dato che non è possibile istallare due profili di accesso distinti per la medesima autorità (talvolta addirittura per il medesimo collaboratore). Troppo grande sarebbe il rischio di abusi, perché l’utente potrebbe essere tentato di scegliere il profilo di accesso che consente di consultare il maggior numero possibile di dati. V’è da aggiungere che in passato al Casellario giudiziale svizzero sono pervenute soltanto poche richieste scritte da parte di tale organo. Dal momento che sarebbe illogico creare un profilo di accesso per i soli dati dei procedimenti penali pendenti, l’accesso ai dati sulle sentenze come pure a quelli sui procedimenti penali pendenti figuranti nell’estratto 2+ per autorità deve effettuarsi su domanda scritta (cfr. art. 52 lett. f). In termini materiali, comunque, l’organo in questione potrà continuare ad accedere ai medesimi dati. È invece soppresso l’obbligo di chiedere il consenso dell’interessato. Infatti mal si comprende perché all’Organo di esecuzione del servizio civile si debbano applicare condizioni più severe di quelle applicabili ad altre autorità che, su domanda scritta, possono chiedere di consultare i dati (cfr. in merito le modifiche legislative dell’allegato 1 n. 6).