Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Articolo 48 lettera c (autorità cantonali competenti in materia di protezione civile)

Il diritto di accesso attuale delle autorità cantonali competenti in materia di protezione civile (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. k in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. q CP) è stato ripreso senza alcuna modifica.

Articolo 48 lettera d (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA])

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha il compito di controllare la reputazione degli organi supremi delle persone e delle imprese soggette alla sua vigilanza. Le pertinenti leggi speciali impongono a tali persone di godere «di una buona reputazione» e di offrire tutte «le garanzie per un'attività irreprensibile» (requisito dell’irreprensibilità, cfr. p. es. art. 3 cpv. 2 lett. c della legge dell’8 nov. 1934 sulle banche [LBCR; RS 952.0], art. 10 cpv. 2 lett. d della legge del 24 mar. 1995 sulle borse [LBVM; RS 954.1], art. 14 cpv. 1 lett. a della legge del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi [LICol; RS 951.31], art. 14 cpv. 1 della legge del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01], art. 14 cpv. 2 lett. c della legge del 10 ott. 1997 sul riciclaggio di denaro [LRD; RS 955.0]). Tale requisito va rispettato permanentemente. Finora, per controllare la reputazione si ricorreva all’estratto per privati. Ora la FINMA dispone di un accesso online all’estratto 2− per autorità, ragion per cui le sue informazioni poggeranno su basi migliori. L’accesso online permette inoltre di reperire le informazioni necessarie con maggiore rapidità. Infatti, il controllo della reputazione va svolto a ogni cambiamento di attività, in occasione della prima autorizzazione o anche durante l’esercizio dell’attività. Si può dunque partire dal principio che la FINMA consulterà VOSTRA svariate volte a settimana.

L’estratto 2− per autorità non contiene dati sui procedimenti penali pendenti. Questi dati potrebbero avere una certa importanza per la FINMA che, una volta preso atto dell’esito del procedimento, potrebbe adottare senza indugio le misure che s’impongono (p. es. pronunciare un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’art. 33 della legge del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; LFINMA, RS 956.1). Tuttavia, poiché la FINMA deve continuamente tornare a consultare i dati del casellario, l’utilità aggiuntiva di consultare i dati relativi ai procedimenti penali pendenti è infima rispetto alla sensibilità di tali dati. Inoltre, le pertinenti leggi non disciplinano le modalità del trattamento. Per questi motivi, la FINMA non avrà accesso online all’estratto 2+ per autorità.

Art. 49 Accesso online all’estratto per privati

Oggi soltanto i privati possono ordinare l’estratto per privati (cfr. art. 371 CP e 24 Ordinanza VOSTRA). In futuro anche le autorità potranno consultare online tutti i dati figuranti in tali estratti. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), i Cantoni di Neuchâtel e di Friburgo hanno chiesto un pertinente accesso online per rilasciare e revocare le autorizzazioni secondo la legge sulle armi. Le procedure di autorizzazione richiedono sovente la possibilità di agire senza indugio, e non sempre le autorità possono contare sulla collaborazione dell’interessato. In materia di armi già oggi le autorità si procurano le informazioni facendo capo all’estratto per privati. Per il rilascio dell’autorizzazione appare dunque opportuno accordare loro un diritto